
Quesito: In relazione all’art. 52 del Codice, vorrei sapere (i) se la facoltà di effettuare i controlli a campione si applica agli affidamenti la cui base di gara è inferiore a 40.000 euro ovvero agli affidamenti il cui importo contrattuale (quindi dedotto il ribasso dalla base di gara che ben potrebbe superare i 40k) è inferiore a 40.000 euro; (ii) inoltre, in caso di affidamenti di servizi di ingegneria e architettura, la soglia dei 40.000 euro debba essere determinata sommando o meno il contributo previdenziale obbligatorio alla base di gara/importo contrattuale (in base alla risposta che verrà data al punto 1).
Risposta aggiornata: Relativamente al quesito n. 1, la facoltà di effettuare i controlli a campione si applica agli affidamenti la cui base di gara è inferiore a 40.000 euro, calcolato ai sensi dell’art. 14 del d.lgs n. 36/2023. Relativamente al quesito n. 2, in caso di affidamenti di servizi di ingegneria e architettura, la soglia dei 40.000 euro deve essere determinata compreso il contributo previdenziale obbligatorio. (Parere MIT n. 3027/2024)
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