
Consiglio di Stato, sez. III, 28.01.2025 n. 655
8.5. In senso contrario alla tesi qui perorata il Comune invoca, inoltre, la delibera Anac 1° aprile 2020 n. 300, la quale tuttavia è espressiva di un indirizzo che la stessa Autorità ha più recentemente contraddetto, ad esempio con il parere del 7 febbraio 2024 n. 8 nel quale si legge che “l’interpello .. si configura come un sub-procedimento privo di valenza autonoma, che si inserisce nell’originario procedimento di evidenza pubblica; come tale soggetto alla disciplina in vigore al momento dell’indizione della gara a monte”.
Nello stesso parere viene richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che “in materia di contratti pubblici afferma l’irrilevanza dello ius superveniens (Cons. St., Ad. Plen., 9/2011; più di recente Cons. St., V, 31/07/2019, n.5436; Cons. Stato, V, 7.6.2016, n. 2433; Cons. St., III, 1.9.2014, n. 4449), anche per quanto attiene la fase esecutiva dell’affidamento, ribadito anche dalla normativa transitoria che si è succeduta nel tempo: – l’art. 253 co. 1 D.Lgs. 163/2006 e l’art. 216 co. 1 D.Lgs. 50/2016 (recanti una disciplina transitoria) stabiliscono che le disposizioni contenute nei rispettivi decreti si applicano solo ai bandi e agli avvisi pubblicati successivamente all’entrata in vigore dei decreti stessi; (…)”.