Appalti pubblici : irrilevanza dello ius superveniens anche per quanto attiene la fase di esecuzione

Consiglio di Stato, sez. III, 28.01.2025 n. 655

8.5. In senso contrario alla tesi qui perorata il Comune invoca, inoltre, la delibera Anac 1° aprile 2020 n. 300, la quale tuttavia è espressiva di un indirizzo che la stessa Autorità ha più recentemente contraddetto, ad esempio con il parere del 7 febbraio 2024 n. 8 nel quale si legge che “l’interpello .. si configura come un sub-procedimento privo di valenza autonoma, che si inserisce nell’originario procedimento di evidenza pubblica; come tale soggetto alla disciplina in vigore al momento dell’indizione della gara a monte”.
Nello stesso parere viene richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che “in materia di contratti pubblici afferma l’irrilevanza dello ius superveniens (Cons. St., Ad. Plen., 9/2011; più di recente Cons. St., V, 31/07/2019, n.5436; Cons. Stato, V, 7.6.2016, n. 2433; Cons. St., III, 1.9.2014, n. 4449), anche per quanto attiene la fase esecutiva dell’affidamento, ribadito anche dalla normativa transitoria che si è succeduta nel tempo: – l’art. 253 co. 1 D.Lgs. 163/2006 e l’art. 216 co. 1 D.Lgs. 50/2016 (recanti una disciplina transitoria) stabiliscono che le disposizioni contenute nei rispettivi decreti si applicano solo ai bandi e agli avvisi pubblicati successivamente all’entrata in vigore dei decreti stessi; (…)”.