Osserva il Collegio che le dichiarazioni in materia di obblighi di assunzione dei disabili, rese dalla controinteressata nel proprio DGUE, non si appalesano contraddittorie, né false, stante la netta differenza concettuale esistente fra il numero di dipendenti impiegati nell’azienda ed il numero di dipendenti “computabili” ai fini degli obblighi ex lege n. 68 del 1999.
L’aggettivo “computabili” – utilizzato dal concorrente per rendere la dichiarazione all’esame, in relazione all’applicazione dell’obbligo della riserva – si riferisce infatti alla metodologia di calcolo del numero dei dipendenti, per come fissata dal disposto dell’art. 4, comma 1, della legge n. 68/1999, a mente del quale “Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell’articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni”.
Dunque, l’asserita discrasia, sui cui parte ricorrente fonda i propri rilievi, non è tale, perché i criteri di calcolo del dato occupazionale, rilevanti ai fini di che trattasi, sono convenzionalmente stabiliti dalla legge stessa.