Gare multilivello (centralizzate o periferiche) e regime di prevalenza

Consiglio di Stato, sez. III, 10.10.2025 n. 7976

18.1. Va premesso che il tema delle gare multilivello (centralizzate e periferiche) è stato oggetto di approfondimento da parte della giurisprudenza di questo Consiglio con riferimento ai rapporti tra gara nazionale Consip e gara regionale (Cons. Stato, sez. III, nn. 7351/2021, 6817/2021, 2707/2021, 5205/2020, 1329/2019; id., sez. V, n. 1937/2018), ma non anche – almeno per quanto consta – con riguardo al rapporto intercorrente, in ambito sanitario, tra la gara regionale e quella indetta da un ente pubblico subregionale, fatta eccezione per la decisione Cons. Stato, sez. III, n. 288/2013, che, esaminando quest’ultima più circoscritta fattispecie, ha ritenuto di riconoscere prevalenza alle convenzioni stipulate dalle centrali regionali rispetto alle autonome procedure di gara delle singole aziende sanitarie.
18.2. Dalla lettura dei richiamati precedenti si ricava l’indicazione di massima secondo cui le scelte da adottarsi in materia rientrano nell’ambito della discrezionalità amministrativa in senso proprio, poiché impongono all’amministrazione di individuare la soluzione più idonea a contemperare i diversi interessi pubblici coinvolti e a ottimizzare il risultato finale in termini di efficienza ed economicità (Cons. Stato, sez. III, n. 2707/2021).
18.3. Ne consegue che non può essere riconosciuta una rigida e aprioristica preferenza in favore delle procedure svolte in ambito regionale, poiché il principio di prevalenza della gara regionale vale in misura tendenziale e non in modo assoluto, quindi in coerenza con i principi di buon andamento, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.
18.4. Posta questa premessa di orientamento generale, deve poi aggiungersi che il primo presupposto razionale della priorità accordata alla centralizzazione degli acquisti, nell’alternativa posta tra acquisizioni di livello superiore (nazionale o regionale) e di livello inferiore (regionale o infraregionale), risiede nella speculare corrispondenza dei beni o servizi oggetto dei due canali di approvvigionamento e, quindi, di riflesso, nella piena sovrapponibilità della tipologia di fabbisogno che detti canali hanno in conto di soddisfare.
18.5. In difetto di tale condizione, viene meno l’alternatività fra le due modalità di approvvigionamento e torna ad emergere, in via preferenziale, la soluzione più efficiente ed economica, ossia quella che consente una più ampia e vantaggiosa apertura concorrenziale.