Subappalto della Relazione Geologica nel d.lgs. 36/2023 soltanto se affidatario è in possesso dei “requisiti minimi”

L’Ordine Nazionale Geologi (Circolare n. 528/2024) si esprime sulla subappaltabilità della relazione geologica ai sensi dell’art. 119 d.lgs. 36/2023.
Sul punto si è configurato un indirizzo interpretativo – sostenuto dal parere n. 2828 del 26.09.2024 del Servizio Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – che ritiene ammissibile il suabbappalto “necessario” da parte dell’originario affidatario dell’esecuzione dei sevizi di ingegneria ed architettura. Secondo tale indirizzo interpretativo, infatti, la necessità conseguente al difetto delle competenze in capo al soggetto affidatario non inciderebbe sulla subappaltabilità della relazione geologica ad un soggetto terzo, seppur mediante l’individuazione nominativa del professionista geologo in sede di offerta.
Di diverso avviso l’ONG, per il quale andrebbe esclusa in ogni caso la possibilità di subappalto “necessario” della relazione geologica, che sarebbe ammissibile soltanto in presenza di determinati presupposti. Quanto innanzi sulla base dell’esame delle disposizioni vigenti e, in particolare, dell’art. 66 e dell’Allegato II.12 del Codice che disciplinano i requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, le quali prevedono, in maniera chiara ed incontrovertibile, che il potenziale affidatario dei servizi di architettura e ingegneria deve possedere i requisiti, ivi espressamente prescritti, per redigere e firmare ogni elaborato della progettazione rientrante in tali servizi; pertanto, l’ONG ritiene che soltanto l’affidatario che possegga tali requisiti “minimi” possa rimettere a terzi l’elaborazione e la firma della relazione geologica, quale elaborato specialistico.