Certificazioni di qualità – Ente certificatore con sede nel Regno Unito – Invalidità (art. 87 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Roma, 12.07.2023 n. 11634

Ebbene, la certificazione di qualità di -OMISSIS-, rilasciata da Advanced Certification Ltd, non soddisfa il requisito di cui al punto 6.2 del disciplinare, in quanto Advanced Certification Ltd è ente certificatore accreditato presso un organismo di accreditamento (“UKAS”) di uno Stato Terzo (Regno Unito) e non di uno Stato appartenente all’Unione Europea.

Ciò vuol dire che UKAS non può essere considerato un ente certificatore ai sensi del Regolamento (CE), n. 765/2008 e, pertanto, la certificazione rilasciata da detto ente non è idonea a soddisfare il requisito previsto dal punto 6.2 del disciplinare di gara.

Detto requisito, peraltro, contrariamente a quanto dedotto dalla resistente e dalla controinteressata, è previsto a pena di esclusione dal disciplinare, come si evince dall’inequivoca disposizione del paragrafo 6: “I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti”.

Che la certificazione prodotta da UKAS non possa essere considerata valida, è confermato tanto dalla più recente giurisprudenza domestica (Consiglio di Stato, Sez. V, 21 aprile 2023, n. 4089), quanto da quella sovranazionale (CGUE sentenza C-142/2020). […]

Venendo alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE, con la sentenza C-142/2020, rispondendo alle questioni sottoposte dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, la Corte ha chiarito che l’articolo 4, paragrafi 1 e 5, e l’articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento CE 765/2008 non possono essere interpretati in modo da consentire lo svolgimento dell’attività di accreditamento nel territorio dell’Unione anche da parte di un Ente non avente sede in uno dei Paesi UE, ove pure detto ente fosse in grado di dimostrare di possedere una qualifica assimilabile agli Enti di accreditamento europei, anche attraverso la firma degli Accordi di mutuo riconoscimento.

E’ bene precisare che tale decisione, anche se relativa al diverso settore della valutazione della conformità nell’ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari, sulla base di un accreditamento rilasciato dal “PJLA”, è espressione di principi generali che il Collegio ritiene applicabili anche alla fattispecie oggetto del presente giudizio.

In quella decisione, la CGUE ha statuito che l’attività di accreditamento in Europa deve essere svolta solo da Enti unici di accreditamento nazionale di uno degli Stati membri, con esclusione di quelli degli Stati terzi, quand’anche essi garantiscano il rispetto delle norme internazionali e dimostrino mediante Accordi di mutuo riconoscimento, di essere in possesso di una qualifica equivalente a quella di Ente Unico nazionale di accreditamento, non potendo le leggi nazionali (qual è il Codice dei Contratti pubblici) prevedere interpretazioni diverse da questa.

Tale sistema di (limitato) accreditamento, secondo la Corte, non viola il principio di libera concorrenza, sub specie di massima partecipazione alle gare pubbliche, in quanto l’articolo 4, paragrafi 5 e 7, e l’articolo 6 del Regolamento CE 765/2008, devono essere letti alla luce del considerando 15, il quale chiarisce che l’Ente nazionale di accreditamento svolge un’attività di autorità pubblica, al di fuori di qualsiasi contesto commerciale, e che esso opera senza fini di lucro.

Alla luce di tali considerazioni, tutte condivise dal Collegio, deve concludersi che la certificazione prodotta da UKAS non soddisfa il disciplinare di gara, perché UKAS non può (più) essere considerato un organismo di certificazione accreditato e pertanto, essendo il requisito di capacità tecnico-professionale previsto a pena di esclusione, la Stazione appaltante avrebbe dovuto escludere l’offerta della controinteressata.

Riferimenti normativi:

art. 87 d.lgs. n. 50/2016