Annullamento parziale delle “Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti” del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

TAR Roma, 18.03.2022 n. 3132

L’art. 59, comma 2, del T.U. Edilizia, come di recente modificato con l’introduzione, ad opera della l. n. 55/2019 (di conversione del c.d. decreto “Sblocca cantieri”), di un nuovo settore di autorizzazione relativo all’esecuzione di indagini non distruttive sulle costruzioni esistenti (lett. c bis), prevede che “Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare: …. c bis) prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti”.
Dal tenore letterale della norma (“Il Ministero … può autorizzare”) si evince chiaramente che non vi è alcun obbligo di legge di affidare l’esecuzione delle “prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti” ai soli laboratori “in situ”, giacché la modifica normativa, senza in alcun modo circoscrivere i soggetti abilitati ad effettuare le prove, ha previsto unicamente la possibilità che il Ministero autorizzi i laboratori interessati all’esecuzione delle prove.
Pertanto, la disposizione non implica affatto che solo i laboratori “in situ” siano legittimati ad eseguire indagini “non distruttive” sui ponti e sui viadotti esistenti, come stabilito al par. I.8 Linee guida adottate con il DM 17.12.2020.
Il par. 1.8 delle Linee Guida impugnate dispone, invece: “In generale, ai fini delle applicazioni di cui alle presenti Linee Guida, il prelievo e le prove distruttive sui materiali da costruzione di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7617/STC s.m.i, le prove di laboratorio sulle terre e sulle rocce di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7618/STC s.m.i nonché le prove ed i controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti di cui alla Circolare 03 dicembre 2019 n. 633/STC e s.m.i., devono essere effettuate e certificate da un laboratorio di cui all’articolo 59 del DPR 380/2001 e s.m.i., dotato di specifica autorizzazione, ove prevista”.
La disposizione impugnata prevede quindi, in assenza di una espressa opzione normativa in tal senso, che i singoli ingegneri non siano abilitati all’effettuazione delle prove in questione, giacché a tal fine dovrebbero riorganizzare la loro attività professionale per svolgerla non più in forma singola, bensì necessariamente in forma imprenditoriale, come laboratori, dovendo soddisfare i “requisiti minimi” dettati dalla Circolare n. 633/2019 per l’ottenimento dell’autorizzazione ministeriale, ovvero un organico minimo di almeno 5 unità (punto 3), locali idonei (punto 4) e dotazione di cospicua attrezzatura e strumentazione (punto 6).
Ne consegue che non può sostenersi che “anche le persone fisiche” possano richiedere l’autorizzazione ministeriale e così continuare a operare, come dedotto dagli intervenienti, poiché i requisiti per l’autorizzazione presuppongono una struttura imprenditoriale con un minimo di dipendenti e il par. 1.2) della circolare n. 633/2019 prevede che “Il soggetto gestore del laboratorio può essere una ditta individuale, una società o un ente pubblico”, con ciò evidentemente imponendo, ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione citata, l’esercizio dell’attività in forma imprenditoriale.
Quanto, poi, alla deduzione secondo cui la preclusione in danno degli ingegneri singoli originerebbe non già dall’impugnato par. I.8) delle Linee guida, bensì dalla Circolare 633/2019 e dalla stessa lett. c bis) dell’art. 59, comma 2, deve rilevarsi, come sopra accennato, che tale circolare disciplina i “Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti di cui all’art. 59, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001”), limitandosi a dettare i criteri e i requisiti che i laboratori devono rispettare ai fini dell’ottenimento della citata autorizzazione ministeriale, senza in alcun modo individuare l’obbligo di affidare l’esecuzione delle prove non distruttive ai laboratori medesimi.
Il ricorso è quindi fondato e deve essere accolto, con annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui dispone, al par. I.8, che le prove ed i controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti, di cui alla circolare 633/2019, devono essere effettuate e certificate da un laboratorio di cui all’articolo 59 del d.P.R. n. 380/2001, dotato di specifica autorizzazione.