Sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14.08.2020 è stato pubblicato il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104: “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”.
Entrata in vigore del provvedimento: 15 agosto 2020
Conversione con Legge 13 ottobre 2020 n. 126
Entrata in vigore legge di conversione: 14 ottobre 2020
Di seguito le principali misure di rilievo in materia di appalti e contratti pubblici.
Art. 45
Incremento risorse per progettazione enti locali
1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 51, la parola «2034» e’ sostituita dalla seguente: «2031»;
b) dopo il comma 51, e’ aggiunto il seguente: «51-bis. Le risorse assegnate agli enti locali per gli anni 2020 e 2021 ai sensi del comma 51 sono incrementate di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020, a cura del Ministero dell’interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 53 a 56. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell’interno da pubblicarsi entro il 5 novembre 2020. Gli enti locali beneficiari confermano l’interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo, e il Ministero dell’interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 30 novembre 2020. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto di assegnazione.»;
c) al comma 52, secondo periodo, dopo la lettera b), e’ aggiunta la seguente: «b-bis) le informazioni relative al quadro economico dell’opera, dando evidenza dei costi inerenti la progettazione, qualora l’ente locale utilizzi un Codice Unico di Progetto (CUP) di lavori.»;
d) al comma 58, le parole «al comma 51» sono sostituite dalle seguenti «ai commi 51 e 51-bis».
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, lettera b), pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 114.Art. 46
Incremento risorse per messa in sicurezza di edifici e territorio degli enti locali
1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 139, la parola «2026,» e’ sostituita dalle seguenti: «2026 e» la parola «2031» e’ sostituita dalla seguente: «2030.» e le parole «, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di 300 milioni di euro per l’anno 2034.» sono soppresse;
b) dopo il comma 139 e’ inserito il seguente: «139-bis. Le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139, sono incrementate di 900 milioni di euro per l’anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l’anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l’anno 2021, a cura del Ministero dell’interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell’interno da pubblicarsi entro il 31 gennaio 2021. I comuni beneficiari confermano l’interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al terzo periodo e il Ministero dell’interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 28 febbraio 2021. Gli enti beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 143 a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto di assegnazione.»;
c) al comma 140, secondo periodo, dopo le parole «La richiesta deve contenere» sono inserite le seguenti: «il quadro economico dell’opera, il cronoprogramma dei lavori, nonche’»;
d) al comma 147 le parole «al comma 139» sono sostituite dalle seguenti «ai commi 139 e 139-bis»;
e) il comma 148 e’ sostituito dal seguente: «148. Le attivita’ di supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all’utilizzo delle risorse per investimenti stanziate nello stato di previsione del Ministero dell’interno sono disciplinate secondo modalita’ previste con decreto del Ministero dell’interno, con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 139, nel limite massimo annuo di 500.000 euro. Ai fini dello svolgimento delle attivita’ di vigilanza, il Ministero dell’interno, all’atto dell’erogazione all’ente del contributo o successivamente, effettua controlli per verificare le dichiarazioni e le informazioni rese in sede di presentazione della domanda e, a collaudo avvenuto, effettua controlli sulla regolarita’ della documentazione amministrativa relativa all’utilizzo delle risorse e sulla realizzazione dell’opera in conformita’ al progetto.
Il Ministero dell’interno, nei limiti delle risorse previste per le attivita’ di cui al primo periodo, con specifiche convenzioni ove sono indicate anche le modalita’ di rimborso delle relative spese sostenute, puo’ richiedere la collaborazione di altre Amministrazioni competenti ovvero della Guardia di finanza.»;
f) dopo il comma 148-bis e’ aggiunto il seguente: «148-ter. I termini di cui all’articolo 1, comma 857-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per quanto attiene ai contributi riferiti all’anno 2019 e i termini di cui all’articolo 1, comma 143, per quanto attiene ai contributi riferiti all’anno 2020, sono prorogati di tre mesi».
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, lettera b), pari a 900 milioni di euro per l’anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 114.Art. 47
Incremento risorse per piccole opere
1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 29 e’ inserito il seguente: «29-bis. Le risorse assegnate ai comuni per l’anno 2021 ai sensi del comma 29 sono incrementate di 500 milioni di euro. L’importo aggiuntivo e’ attribuito ai comuni beneficiari, con decreto del Ministero dell’interno, entro il 15 ottobre 2020, con gli stessi criteri e finalita’ di utilizzo di cui ai commi 29 e 30. Le opere oggetto di contribuzione possono essere costituite da ampliamenti delle opere gia’ previste e oggetto del finanziamento di cui al comma 29. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui ai commi 32 e 35.»;
b) al comma 33, dopo il primo periodo, e’ aggiunto, in fine, il seguente: «Nel caso di finanziamento di opere con piu’ annualita’ di contributo, il Ministero dell’interno, ferma restando l’erogazione del 50 per cento della prima annualita’ previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 35, eroga sulla base degli stati di avanzamento dei lavori le restanti quote di contributo, prevedendo che il saldo, nella misura del 20 per cento dell’opera complessiva, avvenga previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione di cui al primo periodo.».
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, lettera a), pari a 500 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 114.Art. 48
Incremento risorse per le scuole di province e citta’ metropolitane
1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 63 e’ sostituito dal seguente: «63. Per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell’efficienza energetica delle scuole di province e citta’ metropolitane, nonche’ degli enti di decentramento regionale e’ autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per l’anno 2020, 215 milioni di euro per l’anno 2021, 625 milioni di euro per l’anno 2022, 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.».
2. Le maggiori risorse per gli anni dal 2021 al 2024 sono ripartite, con decreto del Ministero dell’istruzione, tra gli enti beneficiari sulla base dei criteri di riparto definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’istruzione, di cui all’articolo 1, comma 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 125 milioni di euro per
l’anno 2021, 400 milioni di euro per l’anno 2022 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell’articolo 114.Art. 49
Risorse per ponti e viadotti di province e citta’ metropolitane
((1. Per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, e’ istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, sono disposti il riparto e l’assegnazione delle risorse a favore delle citta’ metropolitane e delle province territorialmente competenti, sulla base di criteri analoghi a quelli indicati all’articolo 1, comma 1077, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con particolare riferimento al livello di rischio valutato. I soggetti
attuatori certificano l’avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l’anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.))
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 114.Art. 50
((Aggiornamento dei termini per l’assegnazione delle risorse)) per rigenerazione urbana
1. Al comma 43 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole «entro la data del 31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo dell’anno precedente il triennio di riferimento ovvero dell’anno precedente il biennio di riferimento per gli anni 2033-2034,»;
b) dopo il secondo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «Successivamente al triennio 2021-2023 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo e’ adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali. Per il triennio 2021-2023 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo e’ adottato entro il 30 settembre 2020, le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.»
((1-bis. All’articolo 222-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «10 dicembre 2020» e le parole: «10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro».
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 114, comma 4, del presente decreto.)) .Art. 51
Piccole opere e interventi contro l’inquinamento
1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, all’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 14-bis e’ sostituito dal seguente: «14-bis. Per stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettivita’, nonche’ per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al comma 3, a decorrere dall’anno 2021 e’ autorizzato, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, l’avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tale fine, con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, e’ assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l’anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l’anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall’anno 2034. Il comune beneficiario del contributo di cui al presente comma e’ tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori di cui al presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo e’ revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell’interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al quarto periodo sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai comuni che hanno iniziato l’esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al presente comma, dando priorita’ ai comuni con data di inizio dell’esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al quinto
periodo sono tenuti a iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno. Si applicano i commi 110, 112, 113 e 114 dell’articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.»;
b) il comma 14-ter e’ sostituito dal seguente: «14-ter. A decorrere dall’anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e’ istituito un fondo dell’importo di 41 milioni di euro per l’anno 2021, 43 milioni di euro per l’anno 2022, 82 milioni di euro per l’anno 2023, 83 milioni di euro per l’anno 2024, 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 73 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 80 milioni di euro per l’anno 2034 e 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2035, destinato alle finalita’ di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e’ definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessita’ dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e gli stessi devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP).»
c) il comma 14-quater e’ sostituito dal seguente: «14-quater.
All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 14-bis e 14-ter si fa fronte con tutte le risorse per contributi dall’anno 2020, non ancora impegnate alla data del 1° giugno 2019, nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che si intende corrispondentemente ridotta di pari importo, nonche’ con le risorse di cui all’articolo 24, comma 5-bis, ((del decreto-legge 30 dicembre 2019,)), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Sono nulli gli eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni del presente comma. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
((1-bis. Per l’anno 2020 il termine di cui all’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e’ prorogato al 15 novembre 2020; conseguentemente, il termine di cui al comma 34 dello stesso articolo 1 e’ prorogato, per l’anno 2020, al 15 dicembre 2020.
1-ter. Al fine di contenere l’inquinamento e il dissesto idrogeologico, fino al 31 dicembre 2020, l’aliquota dell’imposta di registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta’ di terreni agricoli, di cui all’articolo 1, comma 1, terzo capoverso, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e’ ridotta all’1 per cento per i terreni agricoli adibiti all’imboschimento.
1-quater. Nei casi di cui al comma 1-ter, l’imposta puo’ essere inferiore a 1.000 euro.
1-quinquies. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota di cui al comma 1-ter, la dichiarazione di destinazione del terreno all’imboschimento deve essere resa dall’acquirente nell’atto di acquisto. L’acquirente deve altresi’ dichiarare l’impegno a mantenere tale destinazione d’uso per un periodo non inferiore a trenta anni e a procedere alla piantumazione entro dodici mesi dall’acquisto, con una densita’ non inferiore a 250 alberi per ettaro. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, sono dovute le imposte nella misura ordinaria, nonche’ una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte.
1-sexies. In caso di successivo trasferimento a titolo gratuito
della proprieta’ dei terreni di cui ai commi da 1-ter a 1-quinquies, il vincolo di destinazione d’uso di cui al comma 1-quinquies decade dopo trenta anni dalla data dell’atto traslativo a titolo oneroso per il quale e’ stata applicata l’aliquota ridotta di cui al comma 1-ter.
1-septies. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi da 1-ter a 1-sexies, pari a 900.000 euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 114, comma 4, del presente decreto.))
2. Al fine di favorire gli interventi volti al miglioramento della qualita’ dell’aria prioritariamente nei settori dei trasporti, della mobilita’, delle sorgenti stazionarie e dell’uso razionale dell’energia, nonche’ interventi per la riduzione delle emissioni nell’atmosfera, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147, e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessita’ dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e delle finalita’ di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, che individua la pianura padana quale area geografica con una particolare situazione di inquinamento dell’aria, le risorse per l’anno 2020, di cui al nono periodo del comma 14-ter dell’articolo 30 del citato decreto-legge n. 34 del 2019, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Al comma 4, primo periodo, dell’articolo 112-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole «trasferite» sono aggiunte le seguenti: «o assegnate» e dopo le parole «l’emergenza» sono aggiunte le seguenti: «, nonche’ ai sensi di norme di legge dello Stato per contributi agli investimenti».
[…]Art. 57
Disposizioni in materia di eventi sismici
[…]
3-quinquies. All’articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 9-ter e’ aggiunto il seguente:
[…]
((3-sexies. Qualora, per far fronte alla ripresa delle attivita’ scolastiche, nell’esecuzione dei contratti in essere di appalto o concessione aventi ad oggetto il trasporto scolastico, siano affidati servizi aggiuntivi di trasporto scolastico ai sensi dell’articolo 106 e dell’articolo 175 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e per l’esecuzione di tali servizi aggiuntivi si debba ricorrere a subaffidamenti, l’appaltatore o concessionario comunica all’amministrazione il nominativo del soggetto individuato e invia il contratto di subappalto o subconcessione e le dichiarazioni rese da parte del soggetto subaffidatario, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti di idoneita’ professionale e l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L’amministrazione, al fine di assicurare la tempestiva erogazione del servizio, autorizza il subaffidamento condizionando risolutivamente lo stesso all’esito dei controlli sulle dichiarazioni rese e prevedendo in caso di esito negativo la revoca dell’autorizzazione e il pagamento delle sole prestazioni effettivamente eseguite. L’amministrazione effettua sempre il controllo sui requisiti di idoneita’ professionale, sui requisiti generali di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la verifica antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e, a campione, il controllo sui restanti requisiti.)).
–Art. 75
Operazioni di concentrazione a salvaguardia della continuità d’impresa e modifiche all’articolo 64-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 581. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le operazioni di concentrazione, non disciplinate dal Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004, riguardanti imprese operanti in mercati caratterizzati dalla presenza di servizi ad alta intensita’ di manodopera, come definiti dall’articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero di interesse economico generale ai sensi dell’articolo 14 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, che abbiano registrato perdite di bilancio negli ultimi tre esercizi e che, anche a causa degli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria, potrebbero cessare le loro attivita’, rispondono a rilevanti interessi generali dell’economia nazionale e, pertanto, si intendono autorizzate in deroga alle procedure previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Le imprese di cui al comma 1 devono preventivamente comunicare le operazioni di concentrazione all’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato, unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali gravose per gli utenti in conseguenza dell’operazione. L’Autorita’, con propria deliberazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il parere del Ministero dello sviluppo economico e dell’Autorita’ di regolamentazione del settore, prescrive le suddette misure con le modificazioni e integrazioni ritenute necessarie a tutela della concorrenza e dell’utenza, tenuto anche conto della sostenibilita’ complessiva dell’operazione. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all’articolo 19 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
3. Il presente articolo si applica alle operazioni di concentrazione comunicate entro la data del 31 dicembre 2020.
[…]
–
Art. 95
Misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e istituzione dell’Autorita’ per la laguna di Venezia
1. E’ istituita ((l’Autorita’ per la Laguna di Venezia)), di seguito «Autorita’», con sede in Venezia. L’Autorita’ e’ ente pubblico non economico di rilevanza nazionale dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, rertlamentare, di bilancio e finanziaria. L’Autorita’ opera nell’esercizio delle funzioni pubbliche ad essa affidate in base ai principi di legalita’, imparzialita’ e trasparenza, con criteri di efficienza, economicita’ ed efficacia nel perseguimento della sua missione. L’Autorita’ e’ sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti secondo le disposizioni di cui al presente articolo. Il quinto e il sesto periodo del comma 3 dell’articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono abrogati.
2. All’Autorita’ sono attribuite tutte le funzioni e competenze relative alla salvaguardia della citta’ di Venezia e della sua laguna e al mantenimento del regime idraulico lagunare, ivi incluse quelle di cui alle leggi 5 marzo 1963, n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre 1984, n. 798, nonche’ quelle gia’ attribuite al Magistrato alle Acque e trasferite al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 18, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. ((Le funzioni dell’Autorita’ sono esercitate compatibilmente con i principi e i criteri relativi al buono stato ecologico delle acque di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla gestione del rischio di alluvioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, e alle tutele di cui alle direttive 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, cosiddette direttive «Uccelli» e «Habitat».)) In particolare l’Autorita’: […]
b) svolge attivita’ di progettazione e gestione degli interventi di salvaguardia in ambito lagunare in amministrazione diretta, su base convenzionale, tramite societa’ da essa controllate o mediante affidamenti all’esito di procedure di gara espletate secondo le modalita’ di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
[…]–
Art. 99
Proroga riscossione coattiva
1. All’articolo 68, commi 1 e 2-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all’articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «31 agosto» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 65,7 milioni di euro per l’anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e in 165,5 milioni di euro per l’anno 2020 in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, si provvede ai sensi dell’articolo 114.–
(articolo in aggiornamento)