Erroneamente la ricorrente ritiene che un sistema dinamico di acquisizione sia utilizzabile soltanto per acquisti ripetitivi di beni o servizi, identici l’uno all’altro.
L’art. 3, co. 1, lettera aaaa) e l’art. 55, co. 1, d. Ivo n. 50/2016 (diversamente da quanto stabiliva l’art. 60, co. 1, d.Ivo n. 163/2006), non fanno riferimento alla “standardizzazione” ed alla “tipizzazione” delle prestazioni che formano l’oggetto di un sistema dinamico di acquisizione, limitandosi a richiedere che si tratti di prestazioni già disponibili sul mercato in grado di soddisfare le esigenze della stazione appaltante senza richiedere uno specifico sviluppo progettuale o tecnologico.
L’art. 55, comma 6, d.lvo n. 50/2016, alla lettera b), stabilisce che “per aggiudicare gli appalti” le stazioni appaltanti “precisano almeno la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti”. Pertanto, è consentita l’indicazione di un “catalogo” di prestazioni tra le quali si sceglieranno quelle che si intendono di volta in volta acquisire.
Nel caso di specie, tale disciplina risulta rispettata poiché il capitolato tecnico (al n. 3), descrive le varie tipologie di prestazioni comprese nel servizio di lavanolo (che potranno essere richieste in occasione dei singoli appalti specifici) mentre, le schede tecniche (nn. da 3.1. a 3.10 del capitolato tecnico) definiscono gli elementi in base ai quali si potranno attribuire i punteggi indicando i possibili criteri di valutazione tecnica che potranno essere utilizzati negli appalti specifici, in base alle esigenze delle amministrazioni.
In ordine al secondo profilo, va considerato che con la disciplina di gara sono stati definiti il criterio di scelta del concorrente (art. 2.5 del Capitolato d’oneri) e gli elementi sulla base dei quali le stazioni appalti dovranno attribuire i punteggi tecnici (Capitolato tecnico, allegato al capito d’oneri).
Il Capitolato tecnico descrive le caratteristiche dei prodotti e dei servizi che costituiranno la base ed il riferimento per le stazioni appaltanti che bandiranno gli appalti specifici.
Peraltro, l’art. 55 del d.lvo n. 50/2016 non dispone che i criteri di aggiudicazione debbano necessariamente essere esplicitati nel minimo dettaglio nei documenti di gara con i quali è stato istituito il sistema dinamico di acquisizione. Il nono comma di tale articolo, infatti, stabilisce che i criteri di aggiudicazione possono essere precisati nell’invito a presentare l’offerta.