Funzione consultiva dell’ANAC: indicazioni per le richieste diverse dal precontenzioso

Comunicato del Presidente ANAC del 16.11.2016

Indicazioni operative in  merito all’esercizio della funzione consultiva diversa dal precontenzioso  svolta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione

Con il Comunicato si intendono fornire agli operatori del mercato, alle  pubbliche amministrazioni e a tutti i soggetti pubblici e privati tenuti  all’applicazione delle normative in materia di prevenzione della corruzione,  trasparenza e contratti pubblici alcune indicazioni sull’esercizio della  funzione consultiva diversa dal precontenzioso con particolare riguardo alle  condizioni di ammissibilità e all’ordine di trattazione delle richieste.

L’esigenza  si giustifica sia con il notevole incremento numerico delle richieste sia con  l’equivoco che sembra essersi ingenerato sulla funzione dell’attività in esame;  essa non può né deve essere intesa come una forma di consulenza data ai  richiedenti ma come un’attività strettamente connessa alle funzioni di  vigilanza e regolazione che l’Autorità è chiamata a svolgere nei settori  indicati. Partendo, cioè, dal caso concreto l’Autorità indica, non solo ai  richiedenti ma a tutti coloro che si possano trovare in situazioni analoghe,  quale sia il comportamento da tenere in ossequio alle disposizioni legislative  e alle prescrizioni date dall’Autorità stessa con provvedimenti anche di  carattere generale, quali in primis le linee guida.     

Criteri di ammissibilità

Nella  prospettiva da ultimo indicata, va evidenziato che sono numerosi i quesiti  pervenuti nei quali appaiono assenti i requisiti di ammissibilità, precisamente  indicati nel Regolamento  adottato dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 20 luglio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 192 del 18 agosto 2016  (nel seguito, “Regolamento”).
In  particolare, si ricorda che i quesiti proposti saranno oggetto di trattazione solo nel caso in cui rivestano uno dei  caratteri di rilevanza indicati all’art. 1, comma 2, del Regolamento,  ovvero: quando la questione di diritto oggetto della richiesta presenta  carattere di novità o una particolare rilevanza sotto il profilo dell’impatto  socio-economico; quando la soluzione alla problematica giuridica sollevata può  trovare applicazione ai casi analoghi o quando la disposizione normativa  oggetto della richiesta di chiarimenti presenta particolare complessità.  Saranno inoltre esaminati i quesiti in cui i profili problematici evidenziati  appaiono particolarmente significativi in relazione allo svolgimento  dell’attività di vigilanza e/o al conseguimento degli obiettivi generali di  trasparenza e prevenzione della corruzione perseguiti dall’Autorità.

In  riferimento ai soggetti legittimati a  presentare istanza di parere si ricorda che, in materia di prevenzione  della corruzione, inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, codici di  comportamento dei pubblici dipendenti e trasparenza, i quesiti devono essere  sottoscritti dall’organo competente, nella persona del legale rappresentante dell’amministrazione  o dell’ente di diritto privato che svolge attività di pubblico interesse o dal  responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Analogamente,  in materia di contratti pubblici, le istanze provenienti dalle stazioni appaltanti  devono essere sottoscritte da persone fisiche deputate ad esprimere all’esterno  la volontà del soggetto richiedente.
Le  istanze di parere prive dei requisiti di rilevanza di cui al citato art. 1,  comma 2, del Regolamento o che non siano provenienti dai soggetti indicati  saranno ritenute inammissibili.

Ugualmente  inammissibili saranno ritenute le richieste che non riguardino fattispecie  specifiche, risultino interferenti con esposti di vigilanza, linee guida o  altri atti a valenza generale o procedimenti sanzionatori dell’Autorità; che  abbiano ad oggetto questioni e/o materie che esulano dalla competenza  dell’Autorità; che presentino un contenuto generico o contengano un mero rinvio  alla documentazione allegata e/o alla corrispondenza intercorsa tra le parti.

Le richieste da considerarsi inammissibili ai  sensi del presente Comunicato saranno  archiviate senza specifica comunicazione ai richiedenti, ma con una  indicazione generale delle pratiche archiviate pubblicata sul sito  dell’Autorità.
I quesiti  non trattati verranno comunque esaminati ai fini dell’eventuale emanazione di  linee guida o atti di carattere generale o per l’avvio dell’attività di  vigilanza, qualora dall’istanza pervenuta emergano elementi concreti tali da  far presumere l’avvenuta violazione della normativa vigente in materia di  contratti pubblici o anticorruzione e trasparenza.

In ogni  caso, l’Autorità si riserva di esercitare i poteri di accertamento d’ufficio di  cui alla l. 190/2012 sui quesiti non trattati. In particolare, per quanto  riguarda i quesiti in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli  incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in  controllo pubblico, si ribadisce quanto già chiarito nella delibera Anac del 6  agosto 2016, n. 833, in ordine alla facoltà dell’Autorità di esercitare,  qualora l’istanza di parere riguardi un incarico già conferito, i poteri di  accertamento di cui all’art. 16, comma 1, del d.lgs. 39/2013.
In linea  generale, tutti i quesiti interpretativi in materia di contratti pubblici,  relativi alla precedente disciplina dettata dal d.lgs. 12 aprile 2006, n.163,  saranno trattati solo in presenza di un interesse concreto ed attuale.

Ordine di trattazione dei quesiti

I numeri  particolarmente elevati di quesiti giunti impongono anche di regolare, in  materia trasparente e tracciabile, le modalità di trattazione degli stessi, in  modo che gli interessati possano conoscere quando saranno prese in  considerazioni le loro istanze, evitando altresì eventuali solleciti.

In particolare,  i quesiti pervenuti saranno trattati secondo  l’ordine cronologico di arrivo, fermo restando che potrà essere data  priorità a quelli, pur pervenuti successivamente, che soddisfano una o più  delle seguenti condizioni

  1. necessità di garantire la tempestività della risposta  anche in relazione alla scadenza di procedimenti amministrativi;
  2. istanza contenente elementi particolarmente critici sotto  il profilo della vigilanza o in relazione agli obiettivi generali di  trasparenza e prevenzione della corruzione perseguiti dall’Autorità;
  3. questione di particolare rilevanza sotto il profilo  economico-sociale;
  4. richiesta relativa a questioni sulle quali sono in essere  verifiche da parte di organismi aventi poteri di indagine;
  5. questione la cui soluzione, per rilevanza, novità e  complessità, può riverberare effetti concreti su numerose situazioni  analoghe.  

La  priorità viene riconosciuta con provvedimento motivato del Presidente, anche su  proposta degli interessati istanti o dell’Ufficio competente, ed è evidenziata  nella documentazione istruttoria sottoposta al Consiglio dell’Autorità per il  relativo esame.
Il  criterio dell’ordine cronologico si applica alle sole richieste trattate  mediante istruttoria e parere ordinario di cui all’art. 6 del Regolamento e non  anche ai quesiti che danno luogo a pareri in forma breve di cui al successivo  art. 7, pareri questi ultimi che saranno riservati alle sole questioni la cui  soluzione si appalesa particolarmente semplice e conforme alla giurisprudenza  consolidata o ad orientamenti già più volte espressi dall’Autorità.

L’Ufficio  competente comunica mensilmente al Consiglio dell’Autorità le priorità  attivate.

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Si  precisa, infine, che la richiesta di parere deve essere trasmessa in originale  o con posta certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.anticorruzione.it utilizzando l’apposito modulo allegato al  regolamento del 20 luglio 2016, scaricabile dal sito istituzionale  dell’Autorità al seguente link.