L’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici – D.L.gs. 18 aprile 2016 n. 50, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016 – modifica il quadro normativo di riferimento per gli acquisti della Pubblica Amministrazione, con impatti e ricadute anche sugli strumenti di e-procurement messi a disposizione sul Portale Acquisti in Rete.
Parliamo in particolare del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e del Sistema dinamico di acquisizione, per i quali sono in corso le attività di adeguamento al rinnovato contesto normativo. Per quanto riguarda il MePA, si sta procedendo all’aggiornamento della documentazione generata automaticamente dal sistema, in modo da renderla rispondente alle prescrizioni del Codice. In attesa del completamento di tali interventi, è comunque possibile utilizzare il Mercato Elettronico della P.A., ovviamente nel rispetto delle nuove disposizioni in materia di acquisti sotto-soglia. In particolare, è necessario tener presenti – a titolo meramente esemplificativo e fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente – le seguenti prescrizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici:
- per acquisti d’importo inferiore a 40.000 euro, si può ricorrere all’affidamento diretto adeguatamente motivato;
- per affidamenti d’importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria si può utilizzare la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti almeno 5 operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- i contratti relativi ai servizi di cui all’art. 95, comma 3, del nuovo “Codice dei contratti pubblici” sono aggiudicati esclusivamente facendo ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- al ricorrere delle ipotesi di cui all’art. 95, comma 4, del nuovo “Codice dei contratti pubblici”, può essere utilizzato il criterio del prezzo più basso, dandone adeguata motivazione
Il nuovo Codice ha modificato in maniera ancor più sostanziale il Sistema dinamico di acquisizione. È stata, infatti, eliminata la fase del Bando semplificato, con il conseguente venir meno dei costi di pubblicazione e con una notevole riduzione dei tempi della procedura. All’avvio di un Appalto specifico, partirà direttamente il confronto competitivo, con un risparmio temporale di circa 30 giorni.
Come conseguenza dell’eliminazione del Bando semplificato, non è più prevista la “Manifestazione d’interesse” da parte delle imprese. Pertanto, il Sistema inviterà automaticamente tutti gli operatori economici che, alla data d’invio della lettera d’invito, avranno conseguito l’ammissione relativamente alle categorie merceologiche oggetto dell’appalto. I fornitori che, pur avendo inoltrato domanda, non avranno conseguito l’ammissione entro la data / ora di avvio della gara, non saranno invitati e non potranno, quindi, partecipare allo specifico appalto. Una volta ammessi, saranno invitati agli appalti specifici lanciati successivamente alla data di ammissione.
Questi cambiamenti sostanziali hanno reso necessario l’adeguamento alla nuova normativa dei Bandi istitutivi in essere: le attività sono già state avviate, in modo da rendere possibile alle P.A., entro il mese di luglio 2016, l’esecuzione dei nuovi Appalti specifici in conformità con il D.lgs. 50/2016. Al momento non è quindi più possibile avviare nuovi bandi semplificati nell’ambito dei Bandi istitutivi attualmente pubblicati.
Per quanto riguarda, invece, i bandi semplificati pubblicati entro il 19 aprile, le Amministrazioni possono procedere seguendo le norme del “vecchio” Codice (D.lgs. 163/2006), espletando regolarmente le fasi successive alla pubblicazione (manifestazione d’interesse dei fornitori, valutazione da parte di Consip delle nuove domande di ammissione, confronto concorrenziale, presentazione dell’offerta, esame delle offerte e aggiudicazione).
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