Art. 220. Procedure aperte, ristrette e negoziate previo avviso con cui si indice la gara

1. Gli enti aggiudicatori possono affidare i lavori, le forniture o i servizi mediante procedure aperte ristrette o negoziate ovvero mediante dialogo competitivo, previo avviso con cui si indice una gara ai sensi dell’articolo 224, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 221.