Art. 215. Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria nei settori speciali

 1. Le norme della presente parte si applicano agli appalti che non sono esclusi in virtù delle eccezioni di cui agli articoli 17, 18, 19, 24, 25, 217 e 218 o secondo la procedura di cui all’articolo 219 e il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:

    a) 414.000 euro per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi;

    b) 5.186.000 euro per quanto riguarda gli appalti di lavori.  

(ndr: Le soglie sopra indicate sono da ritenersi implicitamente rettificate dalle seguenti norme self-executing:

– Regolamento CE del 4/12/2007 n.1422/2007 con effetto dal 01/01/2008 che modifica le soglie rispettivamente: in Euro 412.000 anziché Euro 422.000; in Euro 5.150.000 anziché Euro 5.278.000;

– Regolamento CE del 30/11/2009 n.1177/2009 con effetto dal 01/01/2010 che modifica le soglie rispettivamente: in Euro 387.000 anziché Euro 412.000; in Euro 4.485.000 anziché Euro 5.150.000;

– Regolamento CE del 30/11/2011 n.1251/2011 con effetto dal 01/01/2012 che modifica le soglie rispettivamente: in Euro 400.000, anziché Euro 387.000; in Euro 5.000.000, anziché Euro 4.845.000

– Regolamento CE del 13/12/2013 n. 1336/2013 dcon effetto dal 01.01.2014)