Art. 197. Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici relativi ai beni culturali

1. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, in quanto non derogate e ove compatibili, le disposizioni:

– della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice);

– della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori);

– della parte II, titolo III, capo II (concessione di lavori pubblici);

– della parte IV (contenzioso);

– della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie).

2. Si applicano inoltre, in quanto non derogate, le disposizioni del titolo I (contratti di rilevanza comunitaria) ovvero del titolo II (contratti sotto soglia comunitaria) della parte II (contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori ordinari), a seconda che l’importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 28, ovvero inferiore.

3. La disciplina della parte II, titolo III, capo III (promotore finanziario e società di progetto), si applica all’affidamento di lavori e servizi relativi ai beni culturali, nonché alle concessioni di cui agli articoli 115 e 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 5.