
1. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, oltre alle norme di cui all’articolo 196, le disposizioni:
– della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice);
– della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori);
– della parte II, titolo III, capo II (concessione di lavori pubblici);
– della parte II, titolo III, capo III (promotore finanziario e società di progetto);
– della parte IV (contenzioso);
– della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie).
2. Si applicano inoltre, in quanto non derogate, le disposizioni del titolo I (contratti di rilevanza comunitaria) ovvero del titolo II (contratti sotto soglia comunitaria) della parte II (contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori ordinari), a seconda che l’importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 28, ovvero inferiore.
(rubrica dell’articolo modificata dall’art.33 del D.Lgs. 208/2011 in vigore dal 15/01/2012)