1. L’istruttoria sui progetti relativi alle opere di cui all’art. 182, comma 1, é eseguita al fine di individuare, descrivere e valutare, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
– l’uomo, la fauna e la flora;
– il suolo, l’acqua, l’aria, il clima e il paesaggio;
– i beni materiali e il patrimonio culturale;
– l’interazione tra i predetti fattori.
Per quanto non previsto dal presente codice e dall’allegato tecnico trovano applicazione le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377.
2. Il soggetto proponente predispone a proprie spese lo studio di impatto ambientale. Lo studio di impatto ambientale é redatto secondo le direttive comunitarie in materia e le norme dell’allegato tecnico di cui all’allegato XXI. In ogni caso esso deve almeno comprendere: una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e dimensioni; una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi; i dati necessari per individuare e valutare principali effetti che il progetto può avere sull’ambiente; una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente con indicazione delle principali ragioni della scelta sotto il profilo dell’impatto ambientale; dati, analisi e informazioni relative al progetto stesso, alla utilizzazione delle risorse naturali, alla emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti. Il soggetto aggiudicatore deve redigere una relazione sui metodi di previsione utilizzati per la valutazione dell’impatto ambientale e delle misure previste per evitare, ridurre ed eventualmente compensare effetti negativi rilevanti del progetto sull’ambiente, nonché consegnare un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse e indicare le eventuali difficoltà riscontrate. Lo studio di impatto ambientale di un lotto di infrastruttura deve contenere elementi di massima che diano informazioni sull’impatto ambientale determinato dalla realizzazione degli altri lotti secondo le scelte seguite nel progetto presentato.
3. Il progetto comprendente lo studio di impatto ambientale, relativo ad una delle opere di cui all’articolo 182, comma 1, é trasmesso dal soggetto proponente al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
4. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio tiene conto, ai fini delle valutazioni di propria competenza, delle eventuali osservazioni ad esso rimesse dai soggetti pubblici e dai privati interessati, nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell’autorità proponente. (comma modificato dalla L. 221/2012 in vigore dal 19/12/2012 di conversione del D.L. 179/2012)
5. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e, per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro per i beni e le attività culturali, decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell’autorità proponente, provvedono ad emettere la valutazione sulla compatibilità ambientale dell’opera, comunicandola alle regioni interessate e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché , per le opere di cui all’articolo 179, anche al Ministro delle attività produttive. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio a tale fine si avvale della commissione prevista dall’articolo 184.
6. Il provvedimento di compatibilità ambientale é adottato dal CIPE, contestualmente all’approvazione del progetto preliminare. In caso di motivato dissenso del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio o del Ministro per i beni e le attività culturali, l’adozione del provvedimento di compatibilità ambientale é demandata al Consiglio dei Ministri, che vi provvede nella prima riunione utile successiva. Sul progetto definitivo si procede alla verifica di ottemperanza ai sensi dell’articolo 185, comma 4.