1. Il concessionario assume a proprio carico il rischio di gestione dell’opera. Il prezzo eventualmente da accordare al concessionario e la durata della concessione sono determinati, nel bando di gara, sulla base del piano economico finanziario e costituiscono, come previsto al successivo articolo 177, comma 4, parametri di aggiudicazione della concessione. Nella determinazione del prezzo si tiene conto dell’eventuale prestazione di beni e servizi da parte del concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all’opera concessa, secondo le previsioni del bando di gara.
2. Le procedure di appalto del concessionario e i rapporti dello stesso concessionario con i propri appaltatori o con il proprio contraente generale, sono regolate esclusivamente dalle:
– norme regolanti gli appalti del concessionario di cui agli articoli da 146 a 151;
– norme di qualificazione degli appaltatori e subappaltatori di cui al regolamento;
– verifiche antimafia, da espletarsi nei confronti degli affidatari e subaffidatari di lavori. I rapporti tra concessionario e appaltatore o contraente generale sono rapporti di diritto privato disciplinati dal contratto e dalle norme del codice civile.
3. I rapporti di collegamento del concessionario con le imprese esecutrici dei lavori sono individuati e regolati dall’articolo 149, comma 3. L’elenco limitativo di tali imprese é unito alle candidature per la concessione. Tale elenco é aggiornato in funzione delle modifiche che intervengono successivamente nei collegamenti tra le imprese. Ove il concessionario si avvalga per la realizzazione delle opere, di un contraente generale, ai rapporti tra concessionario e contraente generale si applicano i commi 7, 8 e 9 dell’articolo 176. Ove il contraente generale sia un’impresa collegata al concessionario, deve assicurare il subaffidamento a terzi delle quote ad essi riservate in sede di gara ovvero ai sensi del comma 4; il subaffidamento delle quote predette dovrà avvenire con la procedura prevista per gli appalti del concessionario dagli articoli da 146 a 151.
4. é fatto divieto alle amministrazioni aggiudicatrici, di procedere ad estensioni dei lavori affidati in concessione al di fuori delle ipotesi consentite dall’articolo 147, previo aggiornamento degli atti convenzionali sulla base di uno schema predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Di tale aggiornamento deve essere data comunicazione al Parlamento.
4-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell’operazione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all’articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater. (comma introdotto dal D.L. 69/2013 in vigore dal 22/06/2013, convertito senza ulteriori modifiche dalla L 98/2013)
4-ter. Il bando di gara, può altresì prevedere, nell’ipotesi di sviluppo del progetto per stralci funzionali o, nei casi più complessi di successive articolazioni per fasi, l’integrale caducazione della relativa concessione, con la conseguente possibilità in capo al concedente di rimettere a gara la concessione per la realizzazione dell’intera opera, qualora, entro un termine non superiore a tre anni, da indicare nel bando di gara stesso, dalla data di approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo dello stralcio funzionale immediatamente finanziabile, la sostenibilità economico finanziaria degli stralci successivi non sia attestata da primari istituti finanziari.
(comma introdotto dall’art. 2, comma 1, L. n. 164 del 2014)
5. (comma abrogato dal d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)