Art. 164. Progettazione

1. Ai progetti delle infrastrutture si applicano le norme di cui all’allegato tecnico riportato nell’allegato XXI. (comma così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007)

2. L’affidamento da parte del soggetto aggiudicatore delle attività di progettazione e degli altri servizi pertinenti le infrastrutture, di ammontare pari o superiore alla soglia di applicazione delle normative comunitarie in materia, é regolato dalle norme dettate dalla parte II, ovvero dalla parte III per gli incarichi e i concorsi di progettazione per le attività ivi previste. Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità dei bandi di gara, gli stessi devono essere pubblicati anche sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e delle regioni interessate, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001. I servizi di ammontare inferiore alla soglia comunitaria sono affidati nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e imparzialità imposti dall’osservanza del Trattato.

3. Le persone fisiche e giuridiche incaricate dai soggetti aggiudicatori della redazione del progetto a base di gara, nonché le società collegate, non possono in alcuna forma e per alcun titolo partecipare alla realizzazione dei lavori da esse progettati, né essere affidatarie di servizi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo da parte degli appaltatori, concessionari e contraenti generali delle infrastrutture, ai fini dello sviluppo o della variazione dei progetti dalle stesse redatti e della realizzazione dei lavori medesimi. I soggetti aggiudicatori possono estendere il predetto divieto ai soggetti che abbiano collaborato ad altro titolo alla progettazione, con apposita previsione nel bando di gara o nel contratto di progettazione.

4. Il progetto preliminare o definitivo deve essere accompagnato da linee guida per la stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri, non soggetti a ribasso, che rientrano nell’importo a base della gara, nonché della conseguente stima degli oneri medesimi. Il soggetto aggiudicatore può affidare al contraente generale, con previsione del bando di gara o del contratto, i compiti del responsabile dei lavori. Nell’affidamento mediante appalto di progettazione ed esecuzione, la nomina del responsabile dei lavori spetta alla stazione appaltante. (comma così modificato dal D.Lgs. 26/01/2007 n. 6 in vigore dal 01/02/2007)

5. Fermo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, in relazione alle attività di progettazione e approvazione delle infrastrutture, non si applicano gli articoli 90, 91, e 92 e le relative norme attuative ed esecutive contenute nel regolamento. 6. Le infrastrutture si considerano ad ogni effetto inserite nel programma triennale dei lavori pubblici del soggetto aggiudicatore.

7. Previa intesa con il Ministero della giustizia, fino alla revisione delle tariffe professionali per le attività di progettazione, necessaria a tener conto delle previsioni di cui al comma 1, ai fini della determinazione del corrispettivo per le attività di progettazione delle infrastrutture, redatte in conformità al presente articolo e relativo allegato tecnico di cui all’allegato XXI, i soggetti aggiudicatori aumentano del 100 per cento l’aliquota prevista per il progetto preliminare dalla tabella B del decreto 4 aprile 2001 del Ministro della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001; le aliquote previste dalla citata tabella per il progetto definitivo ed esecutivo vengono ridotte corrispondentemente e proporzionalmente alle aliquote previste per il progetto definitivo ed esecutivo in modo che l’aliquota totale risulti sempre pari a 1. All’importo dei corrispettivi, da porre a base di gara, si applica quanto previsto dal comma 12-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155. (da coordinare con quanto disposto dall’art.2 comma 1 lettera a) del D.L. 223 del 04/07/2006, entrato in vigore il 4/07/2006, convertito con parziali modifiche dalla legge n. 248 del 04/08/2006, entrata in vigore il 12/08/2006. Successivamente modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)