Art. 160. Privilegio sui crediti

1. I crediti dei soggetti che finanziano o rifinanziano, a qualsiasi titolo, anche tramite la sottoscrizione di obbligazioni e titoli similari, la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale, ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile, sui beni mobili, ivi inclusi i crediti, del concessionario e delle società di progetto che siano concessionarie o affidatarie di contratto di partenariato pubblico privato o contraenti generali ai sensi dell’articolo 176. (comma sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera mm), d.lgs. n. 152 del 2008, modificato dall’art. 13, comma 1, L. n. 164 del 2014)

2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell’atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l’ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.

3. L’opponibilità ai terzi del privilegio sui beni é subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall’articolo 1524, comma 2, del codice civile, dell’atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio é dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunzi legali; dall’avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l’impresa finanziata.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell’ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo. (La legge 24 novembre 2000, n. 340 all’art. 31, co.1, dispone che a decorrere dal 9 marzo 2001, i Fogli degli Annunzi Legali delle province sono aboliti. Il successivo comma 3 del 31 stabilisce che quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione del foglio degli annunzi legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione è effettuata nella gazzetta ufficiale)