Art. 157. Emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto

1. Al fine di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità, le società di progetto di cui all’articolo 156 nonché le società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell’articolo 3, comma 15-ter, possono emettere obbligazioni e titoli di debito, anche in deroga ai limiti di cui agli articoli 2412 e 2483 del codice civile, purché destinate alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati come definiti ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 fermo restando che sono da intendersi inclusi in ogni caso tra i suddetti investitori qualificati altresì le società ed altri soggetti giuridici controllati da investitori qualificati ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile; detti obbligazioni e titoli di debito possono essere dematerializzati e non possono essere trasferiti a soggetti che non siano investitori qualificati come sopra definiti. In relazione ai titoli emessi ai sensi del presente articolo non si applicano gli articoli 2413, 2414-bis, commi 1 e 2, e da 2415 a 2420 del codice civile. (comma così modificato dall’art. 13, comma 1, L. n. 164 del 2014)

2. La documentazione di offerta deve riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento circa l’elevato profilo di rischio associato all’operazione. (comma così modificato dall’art. 13, comma 1, L. n. 164 del 2014)

3. Le obbligazioni e titoli di debito, sino all’avvio della gestione dell’infrastruttura da parte del concessionario ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi, possono essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo le modalità definite con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti. (comma così modificato dall’art. 13, comma 1, L. n. 164 del 2014)

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle società operanti nella gestione dei servizi di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, alle società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture di trasporto di gas e delle concessioni di stoccaggio di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, alle società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture facenti parte del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica, alle società titolari delle autorizzazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e alle società titolari delle licenze individuali per l’installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche di cui all’articolo 6 del d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, come modificato dal d.P.R. 1° agosto 2002, n. 211, nonché a quelle titolari delle autorizzazioni di cui all’articolo 46 de1 decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Per le finalità relative al presente comma, il decreto di cui al comma 3 è adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. (comma così modificato dall’art. 33, commi 3-bis e 4-bis, L. n. 221 del 2012)

4-bis Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura incluse le cessioni di credito a scopo di garanzia che assistono le obbligazioni e i titoli di debito possono essere costituite in favore dei sottoscrittori o anche di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.  (comma aggiunto dall’art. 13, comma 1, L. n. 164 del 2014)

4-ter Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano quanto previsto all’articolo 176, comma 12, del presente decreto in relazione alla facoltà del contraente generale di emettere obbligazioni secondo quanto ivi stabilito. (comma aggiunto dall’art. 13, comma 1, L. n. 164 del 2014)

(Articolo così sostituito dall’art. 41, comma 1, del D.L. n. 1 del 24/01/2012 in vigore dal 24/01/2012, e successivamente così modificato dalla Legge di conversione Legge 24 marzo 2012, n. 27, in vigore dal 25/03/2012)

(NB si veda anche quanto disposto dall’art.1 del DL 83/2012, in vigore dal 26/06/2012, convertito con modifiche dalla L. 134/2012 in vigore dal 12/08/2012)