News > Codice Appalti annotato (D.Lgs. n. 163/2006)

Art. 137. Inadempimento di contratti di cottimo

1. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell’appaltatore la risoluzione é dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante.

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