Art. 78. Verbali

1. Per ogni contratto, ogni accordo quadro e ogni istituzione di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti redigono un verbale contenente almeno le seguenti informazioni:

a) il nome e l’indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice, l’oggetto e il valore del contratto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione;

b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;

c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell’esclusione;

d) i motivi dell’esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse;

e) il nome dell’aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché , se é nota, la parte dell’appalto o dell’accordo quadro che l’aggiudicatario intende subappaltare a terzi;

f) nel caso di procedure negoziate previo e senza bando, le circostanze, previste dal presente codice, che giustificano il ricorso a dette procedure;

g) in caso di dialogo competitivo, le circostanze, previste dal presente codice, che giustificano il ricorso a tale procedura;

h) se del caso, le ragioni per le quali l’amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto, a concludere un accordo quadro o a istituire un sistema dinamico di acquisizione.

2. Le stazioni appaltanti provvedono alla redazione del verbale secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

3. Le stazioni appaltanti adottano le misure necessarie e opportune, in conformità alle norme vigenti, e, in particolare, alle norme di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale), se tenute alla sua osservanza, per documentare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione condotte con mezzi elettronici.

4. Il verbale o i suoi elementi principali sono comunicati alla Commissione, su richiesta di quest’ultima.