Art. 16. Contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico

ABROGATO (articolo abrogato dall’art.33 del D.Lgs. 208/2011 in vigore dal 15/01/2012)

[1. Nel rispetto dellʹarticolo 296 del Trattato che istituisce la Comunità europea, sono sottratti allʹapplicazione del presente codice i contratti, nel settore della difesa, relativi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, di cui allʹelenco deliberato dal Consiglio della Comunità europea, che siano destinati a fini specificamente militari.

2. Restano ferme le disposizioni vigenti, anche derivanti da accordi internazionali, o da regolamenti del Ministero della difesa.]