Art. 238. Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria

1. Salvo quanto previsto dal dai commi da 2 a 6 del presente articolo, gli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici applicano le disposizioni della presente parte III per l’affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, che rientrano nell’ambito delle attività previste dagli articoli da 208 a 213.

2. L’avviso di preinformazione di cui all’articolo 223, sotto le soglie ivi indicate é facoltativo, e va pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.

3. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all’articolo 225, é pubblicato sul profilo di committente e sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.

4. Gli avvisi con cui si indice una gara e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.

5. I termini di cui all’articolo 227 sono ridotti della metà e la pubblicità degli avvisi con cui si indice una gara va effettuata, per i lavori, nel rispetto dell’articolo 122, comma 5, e per i servizi e le forniture nel rispetto dell’articolo 124, comma 5.

6. I lavori, servizi e forniture in economia sono ammessi nei casi e fino agli importi previsti dall’articolo 125.

7. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito definito dagli articoli da 208 a 213, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato CE a tutela della concorrenza.