1. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso e di comunicazioni e informazioni antimafia.
1-bis. Per gli interventi e gli insediamenti strategici di cui all’articolo 253, comma 27, lettera f), le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa sono definite dal CIPE con le stesse modalità e gli stessi effetti previsti dall’articolo 176, comma 3, lettera e). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 176, comma 20. (comma aggiunto dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)