1. Le disposizioni del presente codice non si applicano alle concessioni aggiudicate per:
a) fornire o gestire reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;
b) alimentare tali reti con acqua potabile.
2. Le disposizioni del presente codice non si applicano alle concessioni riguardanti uno o entrambi dei seguenti aspetti quando sono collegate a un’attività di cui al comma 1:
a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d’acqua destinato all’approvvigionamento d’acqua potabile rappresenti più del 20 per cento del volume totale d’acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o drenaggio;
b) smaltimento o trattamento delle acque reflue.