
1. Prima dell’avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell’appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti ((da esse programmati)) e dei requisiti relativi a questi ultimi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente decreto, o da parte di autorità indipendenti. Tale documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l’effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.
RISORSE CORRELATE
- Consultazioni di mercato - Partecipazione di operatori economici candidati o offerenti - Misure volte a garantire che la concorrenza non sia falsata
- Consultazioni preliminari di mercato e misure minime per garantire la concorrenza (art. 66 , art. 67 d.lgs. n. 50/2016)
- Consultazioni preliminari di mercato e misure minime per evitare la distorsione della concorrenza (art. 66 d.lgs. n. 50/2016)
- Consultazioni preliminari di mercato - Fase pre gara - Atto non lesivo - Impugnazione - Non occorre (art. 66 d.lgs. n. 50/2016)
- Consultazioni preliminari di mercato - Accertamento dell'infungibilità di beni, prestazioni e servizi - Idoneità (art. 66 , art. 67 d.lgs. n. 50/2016)
- Linee Guida ANAC n. 14: Consultazioni preliminari di mercato
- Consultazioni preliminari di mercato: Linee guida ANAC in consultazione
- Avviso di preinformazione - Avviso di indagine preliminare di mercato - Differenza, natura e funzione - Cosa cambia per la disciplina di gara?