Appalti e lavoro autonomo , subordinato e parasubordinato : distinzione e limiti autonomia operatore economico

Consiglio di Stato, sez. V, 24.02.2025 n. 1514

5.3.3. Giova sottolineare che la quaestio iuris oggetto del presente giudizio non attiene alla distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato (per la quale cfr. Cons. Stato, V, 24 gennaio 2023, n. 783), bensì a quella tra lavoro autonomo e lavoro c.d. parasubordinato, che è pur sempre una forma di lavoro autonomo, caratterizzato, anche in caso di natura prevalentemente personale della prestazione, dalla collaborazione continuativa e coordinata. Quest’ultima è, in casi quale quello di specie, l’elemento effettivamente distintivo rispetto alla prestazione d’opera autonoma, in quanto postula che la prestazione d’opera o di servizio, a carattere personale, si svolga continuativamente in connessione o in collegamento con il preponente/committente, per contribuire alle finalità cui esso mira (cfr., in massima, Cass. sez. II, 6 maggio 2004, n. 8598, nonché, tra le altre, Cass. 25 giugno 2007, n. 14702).
5.3.4. In conclusione, non è in discussione la libertà di organizzazione imprenditoriale che la stazione appaltante deve riconoscere – e nell’appalto de quo ha riconosciuto – all’operatore economico concorrente, vigendo nel settore dei pubblici appalti comunque il “principio di autonomia dell’imprenditore (che discende dal principio costituzionale della libera iniziativa privata di cui all’art. 41 Cost.), il quale organizza e predispone autonomamente le risorse e i mezzi idonei e necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali oggetto dell’appalto” (Cons. Stato, V, 31 maggio 2021, n. 4150).
Piuttosto, rilevano le esigenze rappresentate dalla stazione appaltante nella legge di gara, cui il modello organizzativo delle risorse da parte dell’imprenditore deve fornire riscontro.
Per quanto detto sopra, nel settore delle indagini statistiche di durata medio-lunga e ad ampio raggio commissionate in ambito pubblico, quali quelle di specie, per evitare la cesura tra la committenza -che persegue l’obiettivo di avere un quadro completo ed omogeneo del panorama che intende monitorare- e il personale incaricato di effettuare tale monitoraggio, è necessario da parte dell’appaltatore l’utilizzo di forme contrattuali del rapporto di lavoro con i soggetti incaricati delle rilevazioni che consentano direzione e coordinamento (come affermato già nella decisione del T.a.r. del Lazio n. 10123/2022, citata dalla ricorrente in primo grado e riprodotta nella sentenza appellata, riferita ad un appalto analogo).
La “breve digressione di stampo concettuale per chiarire le caratteristiche della prestazione d’opera occasionale ex art. 2222 c.c.” contenuta nell’atto di appello conferma, piuttosto che smentire, le conclusioni appena raggiunte, laddove individua nell’organizzazione da parte del committente le collaborazioni di lavoro continuative non riconducibili alla disposizione del codice civile (ed in proposito pare opportuno sottolineare come costituiscano forme di “organizzazione” del lavoro altrui le attività di “consegna e di illustrazione delle attività da svolgere”, con indicazione di tempi e luoghi, e di “successivo controllo finale”, che la difesa di -OMISSIS- sminuisce ai fini di qualificazione della natura giuridica del rapporto di lavoro). Meno condivisibile, invece, risulta l’assunto di parte appellante di fondare, in termini assoluti, il tratto distintivo delle due fattispecie di collaborazione personale sul concetto di “ingerenza” da parte del committente/proponente – più rilevante ai fini della distinzione del lavoro autonomo dal subordinato; al fine di distinguere tra collaborazioni autonome occasionali e collaborazioni coordinate e continuate rilevano piuttosto il coordinamento e la continuità, che – anche terminologicamente – sono incompatibili con la prestazione di lavoro autonomo “occasionale”. La natura meramente esecutiva e “standardizzata” delle prestazioni da affidare ai rilevatori “esterni” avvalora il ragionamento, poiché ben lontana dalla natura delle prestazioni che giustificano il ricorso al prestatore d’opera autonomo ex art. 2222 cod. civ.
Va precisato che non si può escludere che anche per appalti quale quello de quo venga proposto l’impiego eccezionale o limitato, nel tempo o nelle mansioni, di lavoratori autonomi occasionali, ma, per le considerazioni sopra svolte, Noto Sondaggi non avrebbe potuto basarsi sull’impiego esclusivo – per l’intera attività di indagine dell’evasione e per parte dell’attività di indagine della frequentazione – della forma contrattuale del lavoro autonomo occasionale.