24.09.2026
CCNL: discrezionalità della Stazione Appaltante, rilevanza delle prestazioni oggetto dell’appalto e non dell’attività d’impresa, riflessi sul giudizio di equivalenza (art. 11 d.lgs. 36/2023)
Consiglio di Stato, Sez. V, 24.09.2026 n. 7062
9.1. Il Collegio ritiene infondata la critica, e quindi conferma l’assunto sostenuto da Collegio di prima istanza, atteso che le contestazioni espresse dal RTI -OMISSIS- ‘lambiscono lo spazio della discrezionalità tecnica di esclusiva spettanza di ASPI’, oltre al fatto che il tenore letterale dell’art. 11 del Codice non ammette deroghe al controllo della stazione appaltante, obbligo ribadito dal disciplinare di gara, che ha onerato il RUP di verificare l’ equivalenze delle tutele nel caso in cui il concorrente avesse dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo.
Il giudizio di equivalenza, diversamente da quanto sostenuto dal RTI ricorrente, è un atto doveroso della stazione appaltante (Cons. Stato, n. 9510 del 2025).
L’assunto è in linea con la giurisprudenza di questa Sezione, che, in più occasioni, ha osservato come: “la determinazione di affidamento/aggiudicazione debba necessariamente essere preceduta dalla verifica della dichiarazione di equivalenza, la quale assume, pertanto, carattere obbligatorio” (Cons. Stato, n. 7281 del 2025; id. n. 9075 del 2025).
Va, pertanto, respinta la censura con la quale il RTI -OMISSIS- sostiene che la sentenza appellata sarebbe errata nella parte in cui il T.A.R. avrebbe travisato la portata dell’art. 11 del Codice, il quale non richiederebbe sempre lo svolgimento di un giudizio di equivalenza nel caso di indicazioni di un CCNL diverso da quello previsto dalla lex specialis, laddove, come nella specie, il CCNL adottato ha natura specialistica e maggiore pertinenza.
L’appellante lamenta che il T.A.R. avrebbe errato nel qualificare ‘edili’ le lavorazioni assunte dalla -OMISSIS- ignorando le evidenze documentali che attestano, invece, la natura industriale dell’impresa.
La mandante -OMISSIS- opera nel settore della produzione di componenti laterizi e, nell’ambito del RTI, è deputata alla realizzazione di conci e blindaggi metallici con centine, quindi si colloca in un ambito ontologicamente distinto rispetto a quello delle costruzioni in senso proprio.
Inoltre, il RTI sostiene che la mandante -OMISSIS- sarebbe coinvolta esclusivamente per la fornitura dei manufatti, pertanto, il CCNL Laterizi sarebbe l’unico contratto coerente con l’attività stessa concretamente svolta. Ciò in quanto, il CCNL Edilizia F012, pur riferendosi alla realizzazione di opere infrastrutturali, non contempla, se non via meramente accessoria e non qualificante – le attività di produzione industriale di manufatti prefabbricati in stabilimento, riconducibili invece alla distinta classificazione ATECO 42.11.00 (costruzione di strade e autostrade), afferente alla macrocategoria F (costruzioni).
La critica non può trovare condivisione, in quanto la mandante -OMISSIS- si è assunta nell’ambito del RTI -OMISSIS- l’obbligo di eseguire esclusivamente il 10% delle lavorazioni e non della fornitura con possa in opera relative alla categoria prevalente OG4, ossia quelle lavorazioni considerate dall’ASPI ai fini dell’indicazione del CCNL Edilizia come ‘strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto’.
Inoltre, è infondato l’assunto sostenuto dal RTI -OMISSIS- secondo cui l’ASPI avrebbe dovuto parametrare la scelta del CCNL all’attività in generale svolta dall’impresa in maniera prevalente, sicché, in sostanza, la stazione appaltante avrebbe dovuto indicare tanti CCNL quante sono le prestazioni oggetto dell’appalto.
Orbene, la tesi secondo cui l’art. 11 del Codice, nel prevedere che il CCNL debba essere ‘strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto e della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente’, esenterebbe dallo svolgimento del giudizio di equivalenza quelle situazioni in cui il CCNL diverso indicato dal concorrente sia l’unico riferibile alla specifica attività dallo stesso svolta, non trova riscontro nel dato normativo, e neppure con quanto previsto dalla legge di gara.
Infatti, stante il tenore letterale della disposizione nella parte in cui si chiede che il CCNL debba essere ‘strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto’, si deve convenire con quanto affermato dal T.A.R. in relazione all’interpretazione dell’art. 11 del Codice, ossia che: “il baricentro” per la scelta del CCNL sono le prestazioni oggetto dell’appalto da eseguire.
Ne consegue che, sotto il profilo della logicità e ragionevolezza, il potere discrezionale della stazione appaltante è stato correttamente esercitato, avendo la stessa, nella scelta del CCNL applicabile, dato prevalenza all’attività oggetto della commessa, pertanto si deve concludere per la piena legittimità della scelta di optare per un unico contratto ove questo rifletta la natura prevalente o assorbente delle lavorazioni complessivamente messe a gara.
Le argomentazioni diffusamente sostenute dall’appellante nello sviluppo illustrativo del mezzo, circa la ‘natura delle attività svolte da -OMISSIS-’, facendo riferimento al codice Ateco indicato nella visura CCIAA, sono infondate, in quanto si pretende di superare il dato normativo e, quindi, l’obbligo di valutare, in ogni caso, per la stazione appaltante, la sussistenza delle medesime tutele tra il CCNL indicato dalla legge di gara e quello previsto dall’operatore economico.
