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Accesso agli atti : non più sindacabili parti oscurate offerta tecnica a seguito di decisione della Stazione Appaltante non impugnata e definitiva (art. 36 d.lgs. 36/2023)

TAR Torino, 25.06.2026 n. 1455

1. In via preliminare, il Comune di -OMISSIS- e la controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto fondato sull’utilizzo di contenuti dell’offerta tecnica di quest’ultima che erano stati oscurati nella versione esibita alla ricorrente in sede di accesso agli atti.
L’eccezione deve ritenersi fondata nei termini di seguito indicati.
Occorre innanzitutto rilevare che tra i documenti allegati al ricorso è stata depositata (sub. doc. 17) l’offerta tecnica della controinteressata in versione non oscurata, mentre alla ricorrente era stata esibita, a seguito del parziale accoglimento dell’istanza di accesso, la versione di tale offerta oscurata nelle parti ritenute coperte da segreti tecnici o commerciali.
Ad avviso del Collegio, come condivisibilmente osservato dal Comune di -OMISSIS- e dalla controinteressata, non possono ritenersi utilizzabili in giudizio le parti oscurate dell’offerta tecnica di quest’ultima, acquisite dalla ricorrente in versione non oscurata in violazione delle decisioni assunte dalla stazione appaltante in sede di accesso agli atti (e non impugnate). Diversamente opinando, si consentirebbe alla parte di eludere la disciplina prevista in materia di accesso agli atti di gara coperti da segreti tecnici o commerciali (artt. 35 e 36 d.lgs. n. 36/2023).
Pertanto, non potendo essere oggetto di sindacato giurisdizionale le parti di un’offerta tecnica che sono state oscurate con decisione della stazione appaltante non impugnata e divenuta definitiva, i motivi di ricorso fondati su informazioni contenute nelle predette parti oscurate devono ritenersi inammissibili.

Accesso agli atti : oscuramento dati non può essere globale ma analitico e riferito a specifici elementi dell’ offerta (art. 35 d.lgs. 36/2023)

TAR Roma, 04.05.2026 n. 7959

6. I motivi di ricorso sono fondati nei termini che seguono.
6.1. Premesso che “deve ribadirsi la tendenziale prevalenza sulla tutela del segreto commerciale delle esigenze di difesa dell’operatore economico risultato secondo in graduatoria, le quali sono sostanzialmente in re ipsa in tale collocazione” (Cons. St., sez. III, n. 9515/25), ai fini della limitazione di un concorrente in una gara pubblica all’accesso agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria non è sufficiente l’affermazione che questi ultimi attengano al proprio know-how, nel senso che è necessario “che sussista un’informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva” (T.A.R. Liguria, sez. I, n. 1332/25).
Ne deriva che non è legittima una modalità di oscuramento dei dati, come quella in esame, sintetica e globale, per categorie di informazioni, in relazione ai parametri di valutazione previsti dal disciplinare, e non già analitica e specificamente riferita a specifici e ben individuati elementi dell’offerta da ritenersi riservati.
Tale modalità è, infatti, idonea a comprimere in modo assoluto, nel bilanciamento di interessi, in violazione del principio di proporzionalità, il diritto di difesa del controinteressato sostanziale, costretto a proporre un ricorso al buio per far valere le proprie ragioni.
Ciò vale, mutatis mutandis, anche per quanto concerne gli atti del subprocedimento di verifica dei requisiti ex art. 95, d.lgs. n. 36/23 (oggetto di oscuramento con le medesime modalità), posto che il concorrente che si assuma leso deve essere in grado di verificare, agli stessi fini, l’operato della stazione appaltante.