23.09.2026
Proroga ripetuta ed oltre il termine massimo: non è dovuta da parte dell’appaltatore (art. 120 d.lgs. 36/2023)
Consiglio di Stato, Sez. IV, 23.09.2026 n. 7023
6. In particolare, quanto al primo motivo, va preliminarmente affermato che, come peraltro rilevato dal TAR, l’atto impugnato in primo grado ha natura di provvedimento amministrativo di tipo autoritativo e che, nel caso in questione, si tratta dell’ottava proroga del medesimo contratto.
Tale atto, pur posto in continuità con le precedenti proroghe, è certamente un provvedimento autonomo rispetto ai precedenti ed è stato adottato sulla base di una istruttoria autonoma.
Conseguentemente l’avere prestato acquiescenza ai precedenti provvedimenti di proroga non può comportare l’inammissibilità del ricorso proposto, attesa l’autonomia delle diverse proroghe e la possibilità, tra l’altro costituzionalmente tutelata, per la ricorrente, ora appellante, di contestare l’ultima proroga e prestare acquiescenza alla precedenti.
Va poi aggiunto che, sulla base del richiamato art 5 del CSA, l’appaltatore aveva l’obbligo di proseguire il servizio per un anno. Nel caso in questione – dopo l’acquiescenza alle precedenti proroghe – la proroga impugnata è intervenuta quando era già stato superato il limite di un anno che la lex specialis prevedeva.
Sussiste quindi l’interesse a ricorrere sotto questo profilo, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, con conseguente riforma della sentenza sul punto.
7. Quanto al secondo motivo di appello – con il quale si contesta la dichiarazione di difetto di giurisdizione da parte del TAR – in primo luogo va rilevato che la natura autoritativa della proroga tecnica, come riconosciuto dal TAR a pagina 6 della sentenza impugnata, è già sufficiente per radicare la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversie che ineriscono l’esercizio dei poteri autoritativi.
In secondo luogo va ribadito che, nel caso di specie, il contratto originario risulta scaduto nel 2022; che da quel momento si sono succeduti più atti di “proroga”; che il CSA obbligava l’appaltatore a proseguire il contratto per il tempo massimo di un anno dalla scadenza; che è contestata la “proroga” adottata nel 2024, ossia oltre il limite massimo di un anno dalla scadenza.
Fatta tale premessa – precisato che in ragione del principio tempus regit actum si applica il d. lgs. 36 del 2023 (Cons. St., sez. V, 17 ottobre 2025, n. 8082) – nel caso di specie è da escludere che la prosecuzione del servizio fosse dovuta contrattualmente, ai sensi dell’art. 120, comma 10, d. lgs. 36 del 2023, potendosi al più discutere della sussistenza o meno dei presupposti per la proroga di cui al comma 11 del citato art. 120, atto quest’ultimo dall’indubbia natura autoritativa.
Conseguentemente il provvedimento impugnato o deve essere qualificato come atto di proroga o come determina volta alla costituzione di un nuovo rapporto contrattuale senza previa gara. Nell’uno e nell’altro caso, si tratta di esercizio di poteri autoritativi e dunque risulta erronea la declaratoria di difetto di giurisdizione.
