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Documento di indirizzo alla progettazione (DIP): la redazione spetta al RUP della stazione appaltante e non è affidabile a professionisti esterni (art. 41 d.lgs. 36/2023 e Allegato I.7)

TAR Perugia, 24.09.2026 n. 378

21.2. Risultano infondate anche le contestazioni avverso il secondo motivo di annullamento in autotutela della Determina n. 41/120 del 2025, ovvero che non sarebbe ammissibile una progettazione congiunta del DIP e della progettazione di fattibilità tecnico ed economica oltre che esecutiva, da parte dello stesso soggetto.

21.2.1. La Determina impugnata giustifica l’inammissibilità di una progettazione congiunta dei due documenti su due aspetti:

– il fatto che l’art. 3, 1° comma, 2° periodo, dell’Allegato I.7) al D. Lgs. n. 36/2023 prevede una precisa scansione temporale tra la redazione del DIP e l’affidamento del PFTE e della progettazione esecutiva, mentre con la determina n. 41/120/2025 il RTP è stato incaricato, simultaneamente, di redigere entrambi, quando, ovviamente, il primo (DIP) non era stato né formato né approvato;

– il fatto che “in un sistema dominato dal divieto di incorrere in conflitto d’interessi (art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023), corollario a sua volta del generale principio della reciproca fiducia (art. 2 del D. Lgs. n. 36/2023), il soggetto esterno cui è stato affidato l’incarico di redigere (e che, in questo caso, ha già redatto) il DIP, che sostanzialmente definisce le esigenze dell’Amministrazione e detta le regole da osservare nella successiva progettazione (presupposti, criteri e condizioni), non può essere affidatario, al tempo stesso, dell’incarico di redigere il PFTE, che a quelle regole deve dare concreta attuazione.

Sul piano sostanziale, la migliore conferma di detta impossibilità e delle storture che possono derivare in caso di doppio incarico sta nel fatto, che, quantunque questo RUP si fosse riservato di aggiornare il DIP approvato con D.G.C. n. 211 del 30/10/2025, il RTP (in assenza, peraltro, di qualsiasi formale consegna del servizio concernente il PFTE) ha rielaborato o suggerito la rielaborazione del DIP già approvato dopo aver già posto mano al PFTE ed, appunto, per adeguare il DIP al PFTE, con un’inammissibile inversione della sequenza scandita dal D. Lgs. n. 36/2023 e dalle regole di dettaglio rivenienti dall’Allegato I.7)”.

Secondo il ricorrente non sarebbe possibile alcun condizionamento nella redazione tra i due documenti perché nel caso in esame l’incarico non sarebbe stato conferito a seguito di gara (ma sarebbe la mera conferma di un precedente incarico) inoltre per la stessa ragione non sarebbe neppure configurabile alcun conflitto di interessi, che peraltro andrebbe dimostrato in concreto e non soltanto in astratto: tali argomenti non colgono nel segno.

21.2.2. L’art. 3, comma 1, dell’Allegato I.7 al Codice Appalti precisa che “Il DIP è redatto e approvato prima dell’affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, sia in caso di progettazione interna, che di progettazione esterna alla stazione appaltante; in quest’ultimo caso, il DIP dovrà essere parte della documentazione di gara per l’affidamento del contratto pubblico di servizi, in quanto costituisce parte integrante del “capitolato del servizio di progettazione””.

La norma conferma la subordinazione funzionale tra il DIP, che indirizza e vincola la successiva progettazione, e PFTE e progettazione esecutiva, cristallizzando la scansione anche temporale nella redazione degli stessi, tanto è vero che si precisa che in caso di progettazione esterna il DIP dovrà formare oggetto della documentazione sulla base della quale verrà aggiudicato il servizio di progettazione.

21.2.3. Sul rapporto di necessaria dipendenza tra DIP e successiva progettazione si è già detto, nella presente sede vanno chiarite le ragioni dell’inammissibilità di una progettazione esterna del DIP congiunta con il PFTE, anche da un punto di vista della possibile alterazione dell’imparzialità, del buon andamento e della trasparenza che debbono informare gli affidamenti di commesse pubbliche, a prescindere dalla presenza o meno di una procedura selettiva propriamente detta.

La redazione del DIP deve precedere anche temporalmente la progettazione di fattibilità proprio perché quest’ultima, come visto, la vincola sia con riguardo agli obiettivi che alle caratteristiche concrete e procedurali, e tale vincolo diventa cruciale quando la progettazione sia esterna – come nel caso in esame – perché in tal caso il DIP diventa parte integrante della documentazione di gara e costituirà la base per la progettazione che gli offerenti dovranno realizzare.

Da questo punto di vista il fatto che sia il DIP sia la successiva progettazione siano realizzati unitamente all’esterno, oltre a porsi frontalmente in contrasto con la natura e la funzione del DIP presentano l’ulteriore grave criticità di rischiare di sovvertire il rapporto di subordinazione, logica e funzionale, oltre che temporale tra i due atti, che trova fondamento nella necessità di garantire che la progettazione corrisponda alle effettive esigenze della stazione appaltante. E’ intuibile che se un medesimo soggetto, per di più esterno all’Ente, si trova ad avere la possibilità sia di fissare le macro linee della progettazione oltre che la progettazione effettiva (da cui dipendono tra l’altro i propri compensi), può anche avere la possibilità di modellare la progettazione più sui propri interessi, che su quelli della stazione appaltante, fissando a posteriori gli obiettivi che legittimano quel tipo di progettazione.

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