25.09.2026
Principio di equivalenza non applicabile a specifiche tecniche vincolanti e descrittive (art. 79 d.lgs. 36/2023)
Consiglio di Stato, Sez. V, 25.09.2026 n. 7115
Giova premettere che, effettivamente, il principio di equivalenza presuppone la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto, ancorché difforme dalle specifiche tecniche indicate dalla stazione appaltante, e dunque mira ad una conformità sostanziale; pertanto, sussistendone i presupposti, la stazione appaltante deve operare il giudizio di equivalenza sulle specifiche tecniche non già attenendosi a criteri formalistici, ma sulla base di criteri di conformità sostanziale (o funzionale) delle soluzioni tecniche offerte, sì che le specifiche indicate dal bando vengano in pratica comunque soddisfatte (in termini, tra le tante, Cons. Stato, III, 9 febbraio 2026, n. 1014).
Ma nel caso di specie non sembra potersi ammettere questa conformità sostanziale alla base del giudizio di equivalenza, avendo la sentenza diffusamente motivato al riguardo, dando atto anche delle prove di tenuta della ermeticità della confezione effettuate nella “campana del vuoto”. Ai fini del decidere sul punto, è dirimente che la società appellante non sia in possesso di un macchinario che garantisca la perfetta ermeticità del prodotto anche in seguito all’apertura della confezione principale, e dunque un analogo livello di efficacia delle saldature.
Occorre aggiuntivamente considerare che l’art. 9.1.2 del capitolato d’oneri, al comma 3, «specifica che per prodotto analogo si intendono prodotti affini a quello oggetto di fornitura, fermo restando che il sistema di confezionamento utilizzato per il prodotto analogo non potrà essere difforme da quello prescritto dal capitolato d’oneri, paragrafo 3»; come dire che la lex specialis di gara esclude modalità alternative di confezionamento, enucleando una specifica tecnica descrittiva e vincolante nel quomodo. Del resto, anche con la risposta alla richiesta di chiarimenti in data 30 luglio 2025 la stazione appaltante aveva ribadito la preclusione a fare ricorso a “metodologie difformi” di confezionamento.
E’ importante, a questo riguardo, rilevare che la giurisprudenza ammette che il principio di equivalenza, di derivazione eurounitaria, abbia una funzione etero-integrativa della lex specialis, operando dunque indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara, ma resta escluso allorché l’offerta riguardi un bene che non rispetta le caratteristiche tecniche obbligatorie e inderogabili previste dalla legge di gara, traducendosi in tale caso in un inammissibile aliud pro alio (Cons. Stato, V, 5 giugno 2026, n. 4508).
