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CCNL: aumento prima dell’offerta, non mediato dalle tabelle ministeriali, non comporta esclusione (art. 41, art. 110 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, Sez. III, 01.10.2026 n. 7247

Rilevato che peraltro, in relazione alla censura suindicata, non può non tenersi conto di quanto statuito da questo Consiglio di Stato (Sez. V, 21 ottobre 2025, n. 8175) in una fattispecie analoga, in cui ugualmente si faceva questione della illegittimità della aggiudicazione a favore di un operatore economico che aveva dichiarato costi della manodopera violativi dei “minimi retributivi di legge, in quanto ometterebbero di considerare l’incremento retributivo del CCNL Metalmeccanico Industria Privata ed Installazione Impianti entrato in vigore il 1 giugno 2024 in attuazione dell’indice IPCA, stabilito per mezzo dell’Accordo volto all’adeguamento dei minimi contrattuali riportati dal CCNL di settore siglato dalle parti sindacali in data 11 giugno 2024”, sul presupposto che “l’offerta sarebbe inammissibile, in quanto il suddetto incremento dei minimi retributivi, imposto ex lege, era vigente già prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte… e, di conseguenza, il medesimo incremento era certamente applicabile alle stesse”;

Rilevato che la Sez. V, con la sentenza citata, ha osservato in proposito che, “nella specie, non risulta violato il principio del rispetto del trattamento salariale minimo, in quanto il costo del lavoro per il personale dipendente da imprese dell’Industria Metalmeccanica e della Installazione degli Impianti per gli operai e per gli altri impiegati è stato aggiornato successivamente alle date del 15 luglio 2024 (termine di presentazione delle offerte) e del 23 ottobre 2024 (termine di conclusione del procedimento di anomalia dell’offerta), pertanto, i costi della manodopera esposti in gara dalla P. corrispondono ai valori espressi dalle tabelle ministeriali vigenti, in linea con quanto stabilito dall’art. 41, comma 13, del d.lgs. n. 36 del 2023. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato il Decreto direttoriale n. 73 del 22 novembre 2024 che ha fissato il costo medio del lavoro per il personale dipendente da imprese dell’Industria Metalmeccanica e imprese della Installazione di Impianti, applicabile per i contratti pubblici. Nel mese di giugno 2024, ossia in data 11 giugno 2024, è stato solamente sottoscritto il verbale di incontro tra Federmeccanica, Assital, FIM – CISL, FIOM CGIL e UILM – UIL con cui sono stati concordati i nuovi minimi tabellari. Ne consegue che il suddetto Decreto direttoriale è stato emanato in data successiva al provvedimento di aggiudicazione (…). Le nuove tabelle ministeriali, ferma l’applicazione retroattiva dell’incremento stipendiale previsto, hanno costituito una sopravvenienza all’aggiudicazione, come tale insuscettibile di costituire un parametro di riferimento per sindacare l’offerta dell’aggiudicataria. Altra questione, non specificamente dedotta dall’appellante, riguarda la verifica dell’offerta economica dell’impresa aggiudicataria con riferimento ai nuovi costi derivanti dal nuovo CCNL, sia durante l’esecuzione del contratto sia prima della stipula, e quindi la necessità o meno, nella specie, di un riequilibrio contrattuale ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 36 del 2023. Il tema prospettato rientra tra i rimedi manutentivi del contratto, ma comunque non può essere predicata l’illegittimità dell’aggiudicazione, che si è fondata sul CCNL vigente ratione temporis. Ciò che rileva, in relazione alle censure prospettate con il gravame, è che la Stazione appaltante ha adempiuto all’obbligo di verifica della congruità del costo della manodopera rispetto ai minimi salariali retributivi, in linea con l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, secondo cui: “la stipula di un nuovo CCNL di settore, sopravvenuta nel corso della procedura di verifica della congruità dell’offerta, per un verso comporta la sua applicazione al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto; per altro verso, impone alla stazione appaltante di tenere conto dei nuovi livelli retributivi previsti, in quanto sicuramente applicabili alla futura esecuzione del contratto da affidare, e conseguentemente di verificare se l’offerta economica dell’impresa individuata come possibile aggiudicataria sia in grado di sostenere anche i nuovi costi”. Ciò in quanto, “si tratta di valutare la tenuta economica dell’offerta”, nel tempo dell’esecuzione del contratto, con riguardo al costo del personale impiegato. Il cui “aumento, derivante dal periodico rinnovo dei contratti collettivi di lavoro applicabili al settore, non dovrebbe essere considerato un evento imprevedibile ma una normale evenienza di cui l’imprenditore dovrebbe sempre tenere conto nel calcolo della convenienza economica dell’offerta presentata in gara”, mentre è “irrilevante la circostanza che per il calcolo progettuale del costo del lavoro la Stazione Appaltante abbia fatto riferimento ai parametri (di altro precedente) CCNL (…) poiché (…) la verifica di congruità si proietta anche sulla fase di esecuzione del contratto mentre i dati utilizzati per la predisposizione del bando di gara e per il calcolo dell’importo a base di gara hanno il solo scopo di effettuare una stima minima del costo del lavoro del contratto da affidare” (Cons. Stato, n. 6652 del 2023)”;

Considerato invero, nel solco della pronuncia citata, che l’art. 110, comma 5, lett. d) d.lvo n. 36/2023 subordina l’esclusione del concorrente all’ipotesi che “il costo del personale” sia “inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 41, comma 13”, non potendo quindi attribuirsi rilievo, al suddetto fine, all’incremento salariale che non sia mediato dall’approvazione di apposite ed aggiornate tabelle ministeriali;

Rilevato che non possa pervenirsi a diversa conclusione sulla base del richiamato disposto dell’art. 25, comma 2 del Disciplinare, in ragione del carattere speciale della disposizione citata (rispetto a quella generale del Disciplinare, che fa generico riferimento agli “obblighi in materia… del lavoro stabiliti … dai contratti collettivi”) e del principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall’art. 10, comma 1, d.lvo n. 36/2023;

Ritenuto quindi che il precedente citato si attagli alla fattispecie in esame laddove nega che dal mancato adeguamento dell’offerta agli incrementi contrattuali, pur se maturati in data anteriormente alla scadenza del relativo termine di presentazione ma nelle more dell’approvazione delle tabelle ministeriali recettive degli incrementi medesimi, possa derivare l’esclusione dell’offerente per violazione dell’obbligo di rispetto dei livelli salariali previsti dal pertinente CCNL;

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