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Punteggio economico e costo della manodopera dichiarato: quando il maggior ribasso nominale non rende l’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 41, art. 108 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, Sez. IV, 30.09.2026 n. 7228

11. È, invece, fondato il secondo motivo di appello (parte individuata con II.0), con cui -OMISSIS- contesta la ricostruzione del T.a.r. secondo cui il ribasso percentuale avrebbe dovuto essere riferito all’intero importo a base d’asta, in quanto il ribasso va calcolato solo in relazione alle voci ribassabili.

10.1. Il disciplinare di gara (art. 17) e il modello di offerta economica allegato alla lex specialis contenevano un’espressa indicazione secondo cui il ribasso percentuale unico era da intendere «sul complesso delle voci ribassabili», ossia sulla sola voce A.1 (€ 1.327.462,60). La struttura dell’importo a base d’asta — tripartita tra costo del servizio ribassabile, costo della manodopera non ribassabile e oneri per la sicurezza non ribassabili — riflette il disposto dell’art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023, a tenore del quale i costi della manodopera indicati dalla stazione appaltante non sono soggetti a ribasso. Come chiarito anche dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il concorrente formula un ribasso complessivo che incide sulla parte ribassabile dell’importo a base d’asta e deve separatamente indicare il proprio costo della manodopera, ai fini della verifica di cui all’art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023. Pertanto, il T.a.r. ha errato nell’affermare che il ribasso avrebbe dovuto essere parametrato all’intero importo a base d’asta, comprensivo di voci ontologicamente non soggette a ribasso.

10.2. Risulta, peraltro, pacifico che entrambe le imprese abbiano adottato lo stesso metodo di calcolo, applicando il ribasso percentuale dichiarato alla sola voce ribassabile (A.1): RTI -OMISSIS- ha dichiarato un ribasso del 10,94% su € 1.327.462,60, ottenendo un importo A.1 ribassato di € 1.182.238,19; -OMISSIS- ha dichiarato un ribasso del 18,10% sulla medesima voce, ottenendo un importo A.1 ribassato di € 1.087.211,11.

Il secondo motivo di appello è, dunque, fondato con specifico riferimento al punto II.0 dell’atto di appello.

11. Tuttavia, l’accoglimento di tale parte del motivo di appello non conduce alla riforma della sentenza impugnata, la quale merita conferma, sia pur con diversa motivazione, in quanto è fondato l’appello incidentale nei limiti di seguito esposti.

11.1. Come evidenziato dall’appellante incidentale, la questione controversa non attiene al metodo di calcolo del ribasso — che, come detto, è corretto — bensì alla voce del costo della manodopera dichiarata dall’impresa. -OMISSIS- ha indicato nella propria offerta un costo della manodopera pari a € 2.181.709,40, sensibilmente superiore al costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante nella lex specialis (€ 2.012.212,02). RTI -OMISSIS- ha invece dichiarato, a titolo di costo della manodopera, un importo di € 2.058.150,94, corrispondente a quanto richiesto dalla lex specialis.

11.2. Tale divergenza assume rilievo decisivo ai fini del confronto tra le offerte e dell’attribuzione del punteggio economico e conduce alla reiezione della restante parte del secondo motivo dell’appello principale (II.1 e II.2.), contrastato, in via speculare, dal primo motivo dell’appello incidentale.

Il modello di offerta economica prevedeva che il prezzo complessivo offerto si componesse della voce A.1 ribassata, del costo della manodopera dichiarato dal concorrente e degli oneri aziendali per la sicurezza. Poiché -OMISSIS- ha inserito nel totale offerto il proprio costo della manodopera (€ 2.181.709,40), superiore di circa € 169.497,38 rispetto alla stima di gara (€ 2.012.212,02), l’importo complessivo offerto da -OMISSIS- (€ 3.277.678,01) è risultato significativamente superiore a quello offerto da RTI -OMISSIS- (€ 3.203.156,28), pur a fronte di un ribasso nominale sulla parte ribassabile quasi doppio (18,10% contro 10,94%).

11.3. Ne deriva che il ribasso nominale dichiarato da -OMISSIS- era privo di corrispondenza con la reale convenienza economica dell’offerta complessiva, in quanto, a ben vedere, l’aggiudicataria ha compensato il maggior sconto applicato alla voce ribassabile con il trasferimento sull’importo complessivo di un costo della manodopera autonomamente determinato e superiore al parametro di gara, così neutralizzando sul piano economico l’incidenza del ribasso più elevato. La formula bilineare di attribuzione del punteggio economico (art. 18.3 del disciplinare), basata esclusivamente sul ribasso percentuale nominale, ha pertanto premiato -OMISSIS- con il punteggio massimo di 20 punti in ragione di un parametro che non rispecchiava la vantaggiosità economica reale dell’offerta.

11.4. Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa mira, infatti, a selezionare l’offerta che, nel suo complesso, sia più conveniente per l’amministrazione, e quindi le formule matematiche di attribuzione dei punteggi devono essere interpretate in modo da non produrre risultati paradossali o contrari alla causa del contratto. Sarebbe contrario ai principi del risultato (art. 1 d.lgs. 36/2023), trasparenza, non discriminazione e par condicio (art. 10 d.lgs. 36/2023) ritenere più vantaggiosa l’offerta di un operatore economico che, pur avendo dichiarato un ribasso nominale maggiore sulla parte ribassabile, propone in definitiva un corrispettivo contrattuale complessivamente più oneroso per la stazione appaltante. Il meccanismo attraverso cui -OMISSIS- ha conseguito il punteggio economico massimo — maggior ribasso nominale sulla parte ribassabile, compensato dall’inserimento di un costo della manodopera autonomo e superiore — ha alterato la comparabilità tra le offerte e viziato il risultato della procedura.

Del resto, è stato irragionevolmente attribuito a -OMISSIS- un punteggio più alto, nonostante l’offerta tecnica di quest’ultima avesse totalizzato un punteggio inferiore rispetto a quello attribuito alle appellanti incidentali e nonostante l’offerta economica di -OMISSIS- fosse più onerosa di quella delle appellanti incidentali.

11.5. L’annullamento della determina di aggiudicazione in favore di -OMISSIS- e la declaratoria del diritto di RTI -OMISSIS- a ottenere l’aggiudicazione — salve le verifiche di competenza della stazione appaltante, tra cui quella sull’eventuale anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 110 d.lgs. 36/2023 — risultano pertanto corretti, ancorché per le diverse ragioni sopra esposte.

12. RTI -OMISSIS- ha correttamente strutturato la propria offerta economica utilizzando, quale voce di costo della manodopera, un importo (€ 2.058.150,94) sostanzialmente corrispondente al parametro indicato dalla stazione appaltante nella lex specialis (€ 2.012.212,02), in coerenza con il modello di offerta e con la disciplina di cui all’art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023. Il ribasso del 10,94% dichiarato da RTI -OMISSIS- sulla parte ribassabile si riflette quindi fedelmente nel prezzo complessivo offerto (€ 3.203.156,28), rendendo il punteggio economico attribuito (16,082 punti) rappresentativo della reale convenienza economica dell’offerta.

Indicazioni operative

In sede di redazione della lex specialis, verificare che il modello di offerta economica ancori la formula al prezzo complessivo offerto, oppure risulti immodificabile nel modello la voce del costo della manodopera stimato, lasciando al concorrente la sola indicazione separata ai fini dell’art. 108, comma 9. del Codice.
In mancanza, prima di attribuire il punteggio economico, la Stazione Appaltante deve ricostruire per ciascuna offerta il prezzo complessivo, sommando la voce ribassabile al netto dello sconto, il costo della manodopera dichiarato dal concorrente e gli oneri aziendali per la sicurezza, ed ordinare le offerte sul totale, non sulla percentuale di ribasso.
Quando la formula di attribuzione del punteggio è ancorata al solo ribasso percentuale nominale, occorre verificare in particolare gli scostamenti in aumento del costo della manodopera rispetto alla stima posta a base di gara: sono legittimi, ma vanno isolati perché alterano la comparabilità e, se non intercettati, producono un punteggio massimo a favore dell’offerta più onerosa.
Bisogna, quindi, dare conto nel verbale del confronto tra i prezzi complessivi e motivare l’eventuale divergenza rispetto alla graduatoria matematica, richiamando il principio del risultato dell’art. 1 e la par condicio dell’art, 10 del D.Lgs. n. 36/2023.
Restano ferme le verifiche di competenza sull’eventuale anomalia dell’offerta ai sensi dell’articolo 110 del Codice.

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