19.09.2026
Servizi ad alta intensità di manodopera: l’offerta economicamente più vantaggiosa è obbligatoria e non derogabile dalla stazione appaltante (art. 108 d.lgs. 36/2023)
TAR L’Aquila, 19.09.2026 n. 622
3.§. Nel merito, con il primo e assorbente motivo di diritto, l’Associazione ricorrente deduce la violazione dell’art. 8-bis, comma 2, della L.R. Abruzzo n. 47/2013, norma che – secondo la prospettazione della ricorrente – impone per i servizi di mantenimento e ricovero dei cani lo svolgimento di gare con prezzo fisso non negoziabile e competizione limitata ai soli criteri qualitativi.
Il motivo è fondato.
Al di là dello specifico tenore letterale della norma regionale invocata, il Collegio osserva che il servizio oggetto della gara impugnata rientra pacificamente nella categoria dei servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall’art. 2, comma 1, lett. e), dell’Allegato I.1 al D. Lgs. n. 36/2023, per i quali l’art. 108, comma 2, lett. a), del medesimo Codice impone il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Tale disposizione ha carattere imperativo e non ammette deroghe discrezionali da parte della stazione appaltante. Il servizio di custodia, ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi è caratterizzato da una componente di manodopera largamente prevalente rispetto ad altri fattori produttivi, come del resto emerge dallo stesso importo a base di gara (€ 3,50 al giorno per cane, comprensivo di vitto, cure veterinarie, personale e gestione della struttura).
La giurisprudenza ha già avuto modo di affermare – con orientamento che questo Collegio condivide e fa proprio – che «la necessità di tutelare gli animali e le specifiche condizioni di custodia degli stessi […] non giustifica il ricorso al criterio del prezzo più basso», risultando tale criterio strutturalmente inidoneo a garantire gli standard qualitativi che la normativa in materia di benessere animale impone (TAR Lazio – Roma, Sez. II, sentenza n. 10131/2015).
Del resto, affidare la cura di esseri senzienti a chi offre il prezzo più basso, partendo, peraltro, da una base d’asta già esigua, significa esporre gli animali al rischio concreto di ricevere cure, alimentazione e spazi inadeguati, in violazione del principio fondamentale di tutela degli animali sancito dall’art. 9 della Costituzione, nella formulazione introdotta dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1.
