15.09.2026
Gravi illeciti professionali e valutazione della Stazione Appaltante: rapporto tra gli artt. 95, 96 e 98 del d.lgs. 36/2023
Consiglio di Stato, Sez. V, 15.09.2026 n. 6894
10.2. Il Collegio osserva che, per l’esame delle questioni introdotte con il gravame, occorre ricostruire il quadro normativo di riferimento e il rapporto tra gli artt. 95, 96 e 98 del d.lgs. n. 36 del 2023, atteso che le suddette disposizioni non possono essere lette isolatamente, ma costituiscono un sistema unitario.
L’art. 95 del d.lgs. n. 36 cit. individua il grave illecito professionale come causa di esclusione non automatica e attribuisce alla stazione appaltante il compito di valutare se il comportamento dell’operatore economico sia tale da comprometterne l’affidabilità. L’art. 96, invece, disciplina la durata della causa di esclusione, gli obblighi dichiarativi e il sistema di misure di self cleaning, stabilendo sia il periodo entro il quale il fatto mantiene rilevanza sia le modalità attraverso cui l’operatore può dimostrare di avere recuperato la propria affidabilità. L’art. 98 completa il quadro, individuando le fattispecie rilevanti, i criteri per valutarne la gravità e i mezzi di prova che possono essere utilizzati dalla stazione appaltante.
Come recentemente evidenziato da questo Consiglio di Stato, con sentenza n. 4594 del 2026, è proprio dalla lettura coordinata di queste disposizioni che emerge la logica del d.lgs. n. 36 del 2023.
Il giudizio di affidabilità non costituisce una conseguenza automatica del verificarsi di uno dei fatti indicati dall’art. 98, ma rappresenta il risultato di una valutazione complessiva che l’Amministrazione è chiamata a svolgere nel singolo caso.
Come si è detto, il grave illecito professionale appartiene alle cause di esclusione non automatiche, nelle quali assume rilievo significativo il giudizio discrezionale della Stazione appaltante. Per questa ragione il legislatore ha individuato, all’art. 98, comma 6, una serie di mezzi di prova che consentono all’Amministrazione di svolgere la propria valutazione anche prima della definizione del processo penale. Tra questi rientrano gli atti con cui viene esercitata l’azione penale ai sensi dell’art. 407 bis del c.p.p. e, quindi, anche la richiesta di rinvio a giudizio.
Diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, il giudizio e la valutazione demandata alla Stazione appaltante non sono diretti ad accertare la responsabilità penale dell’operatore economico, attività riservata al giudice penale, e neppure a verificare l’incidenza del fatto reato nella specifica procedura di gara a cui ha partecipato l’operatore (quindi non è tenuta a motivare in relazione alle ‘circostanze di fatto sottese al presunto illecito’). Il giudizio della Stazione appaltante ha la finalità di verificare se gli elementi acquisiti siano tali da compromettere il rapporto fiduciario con l’operatore economico, necessario per l’affidamento e la corretta esecuzione del contratto pubblico.
Per tale ragione, la Stazione appaltante dispone di un margine di apprezzamento particolarmente ampio, sicché il Giudice amministrativo non può sostituire il proprio giudizio a quello dell’Amministrazione, ma si deve limitare a verificare che la valutazione dalla stessa operata sia sorretta da un’istruttoria adeguata, da una motivazione coerente e da un ragionamento immune da evidenti profili di illogicità.
Ciò premesso, il rinvio a giudizio costituisce uno dei mezzi di prova del grave illecito professionale espressamente previsti dall’art. 98, comma 6, lett. g) del d.lgs. 36 del 2023, e rappresenta, come sopra precisato, una causa di esclusione non automatica, pertanto l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 96, comma 6, è tenuta ad attivare il contraddittorio e a comunicare le ragioni della eventuale inadeguatezza delle misure di self cleaning adottate dal concorrente.
