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Sentenze

DURC positivo ed obbligo dichiarativo ex art. 96 d.lgs. 36/2023

Consiglio di Stato, Sez. V, 15.09.2026 n. 6899

10.6. In definitiva, non sussiste alcuna delle cause di esclusione automatica e non automatica, di cui agli artt. 94 e 95 del Codice dei contratti pubblici.

10.7. Quanto alla regolarità contributiva è sufficiente osservare che il DURC costituisce la certificazione relativa alla regolarità contributiva e viene in rilievo dinanzi al giudice amministrativo alla stregua di documento probatorio del requisito di partecipazione alla gara. Il DURC è stato rilasciato con esito positivo.

10.8. Anche l’art. 96 comma 14 del Codice dei contratti pubblici è richiamato in modo non pertinente. Esso recita: “14. L’operatore economico ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L’omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell’articolo 98”. Gli obblighi di comunicazione devono intendersi onnicomprensivi e riguardano ogni episodio della vita professionale astrattamente rilevante ai fini dell’esclusione. Il punto è che, in questo caso, non c’era nulla da comunicare dato che non sussiste alcuna violazione fiscale o contributiva.

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