02.09.2026
Costi della manodopera ed obbligo di indicazione in caso di fornitura con una parte, sia pure minima, di manodopera (art. 108 d.lgs. 36/2023)
Consiglio di Stato, Sez. IV, 02.09.2026 n. 6755
13. Con il terzo motivo l’appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha configurato l’appalto quale fornitura senza posa in opera e, conseguentemente, rilevando l’antinomia delle norme del disciplinare, nella parte in cui imponevano l’indicazione del costo della manodopera, risolvendola nel senso più favorevole alla partecipazione dell’operatore economico.
13.1. Il motivo è fondato.
Ai sensi dell’art. 16.2, lett. a), del disciplinare, il partecipante alla procedura di gara ha l’onere di “Indicare, a pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 108, co. 9, del Codice dei Contratti, l’importo dei “Costi della manodopera”, che non potrà essere pari a “0” ricompresi nel prezzo unitario offerto per la fornitura; il predetto importo dovrà essere indicato in cifre impiegando soltanto due (2) decimali, utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e non il punto, e dovrà essere espresso in valore assoluto”.
E’ incontestato tra le parti, oltre che documentato in atti (cfr. doc. 32) che la controinteressata, nella propria offerta economica, ha dichiarato costi della manodopera pari a 0.
La sentenza impugnata ha valorizzato l’art. 108, c. 9, d.lgs. n. 36 del 2023, il quale prevede che l’obbligo di indicare i costi della manodopera non si applica “nelle forniture senza posa in opera”, richiamato in modo contraddittorio all’art. 16.2 del Disciplinare di gara, nonché l’art. 4.1. del disciplinare di gara il quale prevede che “per le forniture in oggetto non sono previste oneri per Manodopera e Costi sicurezza”.
Invero, lo stesso disciplinare, a pag. 6, prevede che “Ai sensi dell’articolo 108, co. 9, del Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà indicare, a pena di esclusione, in sede di presentazione dell’offerta, in base alla propria organizzazione aziendale, i costi della manodopera e gli oneri aziendali stimati, concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”.
E’ altresì previsto che “Ai sensi dell’articolo 11, co. 2, del Codice dei Contratti, il contratto collettivo applicato è il CCNL Servizi Ambientali”.
Peraltro, anche il modello di offerta economica predisposto dalla stazione appaltante (cfr. doc. 33) richiedeva l’indicazione separata dei costi della manodopera.
Conseguentemente, deve ritenersi – contrariamente rispetto alla conclusione a cui è pervenuta la sentenza impugnata – che oggetto dell’appalto non sia una mera fornitura ma una fornitura con una parte, sia pure minima, di manodopera, come si desume dalla tabella 4 del Capitolato sopra richiamata, che ricomprende anche due tipi diversi di carrellati da 240 lt. e una tipologia di cassonetti da 1100 lt. Tali oggetti devono evidentemente essere assemblati e non solo consegnati all’utenza, come si desume dall’art. 6, lett. c) e d), del capitolato speciale di appalto, “c. I beni oggetto dell’appalto dovranno essere consegnati perfettamente funzionanti, completi degli accessori d’uso e di tutti i documenti previsti dalle vigenti leggi per la loro utilizzazione. d. Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese nessuna esclusa, oneri e formalità inerenti la verifica di conformità, il trasporto, la consegna, il montaggio e/o l’assemblaggio, i materiali di consumo per le prove di funzionamento e, in ogni caso, quant’altro necessario per l’effettuazione della fornitura a perfetta regola d’arte e funzionante”.
Conseguentemente, si ritiene che la contraddittorietà delle clausole del disciplinare di gara vada risolta nel senso che è l’art. 4.1 del disciplinare a dover essere ritenuto un refuso poiché i riferimenti e l’oggetto complessivo dell’appalto sono nel senso di attribuire rilievo, a pena di esclusione, anche al costo della manodopera, la cui indicazione è carente l’offerta dell’aggiudicataria.
