28.09.2026
Verifica di anomalia dell’offerta: il Giudice Amministrativo non può ordinarne l’attivazione né svolgerla in sostituzione della Stazione Appaltante (art. 110 d.lgs. 36/2023).
TAR Napoli, 28.09.2026 n. 5391
4.7.- Occorre, da ultimo, ribadire un principio di carattere processuale che permea l’intera censura in esame.
La ricorrente non si limita a contestare una verifica di anomalia già svolta e ritenuta viziata, ma chiede a questo Tribunale di ordinare alla stazione appaltante di attivare il sub-procedimento di verifica ex art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023 o, in via alternativa, di procedere esso stesso ad accertare l’anomalia dell’offerta. Tale petitum è inammissibile, oltre che infondato nel merito.
Il giudice amministrativo non può, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a., pronunciarsi su poteri non ancora esercitati dall’amministrazione, sostituendosi ad essa nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica. La valutazione di anomalia è potere tecnico-discrezionale riservato alla stazione appaltante, e il giudice non può né ordinarne l’attivazione coatta in assenza dei presupposti normativi di legge né svolgere, in via surrogatoria, la verifica che l’amministrazione non ha ritenuto di effettuare (TAR Lazio, Sez. III, 15 gennaio 2025, n. 666; TAR Lazio, Sez. I, 25 gennaio 2025, n. 943; Cons. Stato, Sez. VII, 25 novembre 2025, n. 9240).
Nel caso di specie, la stazione appaltante ha valutato l’offerta di Super Eco S.r.l. come non anomala sulla base degli atti di gara, delle valutazioni della commissione e del ribasso praticato (8,20%), che non supera le soglie che avrebbero imposto l’avvio automatico del sub-procedimento. Tale valutazione, in assenza di elementi concreti di macroscopica illogicità o travisamento dei fatti — che la ricorrente non ha fornito, limitandosi a dedurre singole presunte incongruenze di natura atomistica — non è sindacabile in questa sede.
Per le ragioni esposte, il terzo motivo di ricorso, proposto in via subordinata rispetto al secondo, deve essere respinto in tutte le sue articolazioni.
