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Sentenze

Indennizzo da revoca aggiudicazione commisurato alle sole spese documentate

Consiglio di Stato, Sez. V, 25.09.2026 n. 7116

Occorre invero premettere che l’indennizzo, previsto dall’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, appare funzionale alla tutela dell’affidamento del soggetto aggiudicatario che subisce la revoca (Cons. Stato, III, 29 novembre 2016, n. 5026), in coerenza con la disciplina generale di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 36 del 2023.

La nozione di indennizzo è distinta da quella del pregiudizio economico risarcibile, e all’indennizzo il legislatore fa ricorso nel caso in cui, non sussistendo dunque i presupposti della responsabilità per illegittimità provvedimentale, ritiene opportuno riconoscere al privato un ristoro del pregiudizio patito a causa di un provvedimento legittimamente adottato nel perseguimento dell’interesse pubblico. La stessa nozione di indennizzo comporta peraltro che il privato non possa vantare una pretesa giuridicamente tutelata ad ottenere il ristoro integrale degli eventuali pregiudizi patiti, trattandosi di una compartecipazione dell’amministrazione a tali pregiudizi. Lo stesso art. 21-quinquies circoscrive l’ambito dell’indennizzo al danno emergente e pertanto lo stesso va riconosciuto nei limiti delle spese sostenute per la partecipazione alla gara e può anche essere equitativamente calcolato, previa presentazione della idonea corrispondente documentazione (in termini Cons. Stato, III, 18 luglio 2017, n. 3540).

Nella fattispecie controversa, dato per dimostrato che la revoca dell’aggiudicazione abbia causato alla società appellata un pregiudizio, l’ammontare dello stesso andava ricondotto alle spese sostenute per la gara (la stazione appaltante aveva già rimborsato a tale titolo le spese documentate e sostenute per la stipulazione del contratto, mai intervenuta, nella misura di euro 2.481,24).

In tale prospettiva non appare invece condivisibile il riconoscimento di euro 25.000,00 quale indennizzo per la preparazione dei mezzi oggetto della fornitura, quanto meno in considerazione del fatto che difetta la prova che sia intervenuta la preparazione dei veicoli, come si evince dalla corrispondenza intercorsa tra la -OMISSIS- s.r.l. e il Comune di -OMISSIS-; rileva in particolare la nota in data 9 luglio 2025 con la quale la -OMISSIS-, già interessata da un sopralluogo nel proprio stabilimento, comunicava di non avere ancora iniziato l’allestimento dei veicoli.

Né può trovare spazio l’assunto della -OMISSIS- che evidenzia un pregiudizio ammontante ad euro 243.956,40 per l’acquisto dei veicoli da destinare all’appalto; infatti, anche a prescindere da ogni altro profilo attinente alla natura di tale voce di danno, la sentenza di prime cure, non fatta oggetto di impugnazione incidentale, ha deciso al riguardo, con statuizione passata in giudicato, che «i veicoli acquistati dalla ricorrente per la trasformazione dei mezzi per il trasporto delle persone rimangono comunque nella disponibilità dell’impresa e costituiscono un elemento del patrimonio aziendale, per cui non possono costituire il parametro per la liquidazione dell’indennizzo».

Altre voci di danno emergente non sono state dimostrate e neppure allegate dalla società appellata.

Di conseguenza, in accoglimento del motivo oggetto di scrutinio, va riformata la sentenza appellata limitatamente alla statuizione che ha accolto la domanda di indennizzo, riconoscendolo nella misura, al contrario non dovuta, di euro 25.000,00.

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