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Subappalto necessario: dichiarazione nel DGUE non è sufficiente (art. 119 d.lgs. 36/2023)

TAR Firenze, 18.09.2026 n. 1764

Di contro, nel compilare il modello A.1 la ricorrente ha barrato (cancellato), fra le altre, proprio la dichiarazione avente a oggetto l’obbligo di subappaltare la categoria scorporabile, riservata agli operatori economici sprovvisti della relativa qualificazione (punto 6) del modello), mostrando con ciò una volontà contraria al subappalto necessario e disattendendo il disciplinare per essere priva del necessario requisito di qualificazione e per non essersi obbligata a subappaltare i lavori della categoria scorporabile nelle forme espressamente prescritte.

È vero che, nel DGUE, la ricorrente ha dichiarato di voler subappaltare a terzi parte del contratto, relativamente a “lavorazioni generiche” per una quota pari al 49% del valore dell’appalto. La totale assenza di riferimenti alle opere della categoria scorporabile OG1 e, soprattutto, dell’espressa assunzione dello specifico obbligo di subappaltare detta categoria, richiesta dal disciplinare, non permette tuttavia di ritenere soddisfatto, né sul piano formale, né su quello sostanziale, il requisito di qualificazione: a conferma dell’infungibilità delle due dichiarazioni, basti ricordare che, per giurisprudenza consolidata, nella dichiarazione di subappalto necessario viene in rilievo non una mera esternazione di volontà dell’operatore economico, come nel caso della dichiarazione di subappalto “facoltativo”, bensì una delle modalità di attestazione del possesso di un requisito di partecipazione, che non tollera il ricorso a formule generiche o comunque predisposte ad altri fini, pena la violazione dei principi di par condicio e di trasparenza che permeano le gare pubbliche (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 marzo 2023, n. 3180, e gli altri precedenti ivi citati).

La diversità di presupposti e di funzioni delle due dichiarazioni, di subappalto facoltativo e di subappalto necessario, trova plastica rappresentazione nella fattispecie e fa sì che non vi sia spazio per il “contrasto interno” fra dichiarazioni rese in gara, prospettato dalla ricorrente. Infatti, una volta assodata l’assenza della dichiarazione di volersi avvalere del subappalto necessario, rectius: di obbligarsi a subappaltare i lavori della categoria OG1, la dichiarazione di subappalto contenuta nel DGUE non può che riferirsi al subappalto facoltativo, com’è confermato dalla mancata assunzione del relativo obbligo, non prescritta dal disciplinare (il cui par. 8 rinvia per il subappalto facoltativo l’art. 119 co. 4 d.lgs. n. 36/2023, limitandosi a chiedere l’indicazione dei lavori oggetto di subappalto e non l’assunzione dell’obbligo di subappaltare), oltre che dal contenuto generico della dichiarazione stessa quanto alle attività da subappaltare, mentre a nulla rileva il solo fatto che la quota di lavori dichiarati in subappalto nel DGUE sia capiente rispetto all’ammontare delle opere in categoria OG1.

Se così è, deve escludersi in radice che il Comune resistente fosse tenuto ad attivare il soccorso istruttorio, che non avrebbe avuto il mero fine di chiarire il significato delle dichiarazioni rese dalla concorrente, bensì quello, non consentito, di integrare il requisito di partecipazione mancante (cfr. Cons. Stato, n. 3180/2023, cit.). L’esclusione della ricorrente dalla gara costituisce, in altri termini, l’esito necessitato della mancanza insanabile di un requisito di qualificazione. Né alcuna illegittimità si ravvisa nella lex specialis, la quale distingue chiaramente il subappalto facoltativo da quello necessario ed esige dagli operatori economici le corrispondenti – e non fungibili – dichiarazioni.

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