04.07.2025
DGUE : soccorso istruttorio per inesattezze ed omissioni (art. 101 d.lgs. 36/2023)
TAR Napoli, 04.07.2025 n. 5080
La giurisprudenza ha enucleato le distinzioni tra le forme di soccorso individuate dall’art. 101 del nuovo codice dei contratti pubblici, differenziando le ipotesi di soccorso “integrativo o completivo”, “sanante”, “istruttorio in senso stretto” e “correttivo” (cfr., per tutte, Cons. Stato – sez. V, 20/2/2025 n. 1425).
Per il soccorso c.d. “sanante”, l’art. 101 cit., co. 1, lett. b), consente di “sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente”.
Nella specie, sono da ritenersi rientranti nell’ipotesi delineata dal legislatore l’omissione e l’inesattezza del DGUE (sotto il primo profilo, per non aver indicato le categorie dei lavori; quanto al secondo aspetto, per l’impropria descrizione degli stessi ma riferendosi, nella risposta al soccorso istruttorio, alle categorie dei lavori).
Anche in base al par. 14 del disciplinare il soccorso istruttorio era ammissibile, poiché la disposizione preclude di sanare l’omessa indicazione delle “modalità” per eseguire i lavori per cui, rinvenendosi nel DGUE la volontà di ricorrere al subappalto, la dedotta violazione non è rinvenibile.
È ora riconosciuto al soccorso istruttorio un margine di operatività ben più ampio, al fine di garantire la riconducibilità dell’impegno del concorrente a quanto richiesto dalla stazione appaltante, superando gli ostacoli che condurrebbero all’esclusione di offerte selezionabili quali migliori (cfr. Cons. Stato – sez. V, 2/4/2025 n. 2789, p. 17: “occorre osservare che l’istituto del soccorso istruttorio obbedisce, per vocazione generale (cfr. art. 6 l. n. 241 del 1990), ad un fondamentale principio antiformalistico che guida l’azione dei soggetti pubblici ed equiparati. Con riguardo alle procedure di evidenza pubblica, esso si fa carico di evitare, nei limiti del possibile, che le rigorose formalità che accompagnano la partecipazione alla gara si risolvano – laddove sia garantita la paritaria posizione dei concorrenti – in inutile pregiudizio per la sostanza e la qualità delle proposte negoziali in competizione e, in definitiva, del risultato dell’attività amministrativa.
In tale prospettiva, la regola – che traduce operativamente un canone di leale cooperazione e di reciproco affidamento tra le stazioni appaltanti o gli enti concedenti e gli operatori economici (cfr. art. 1, comma 2 bis l. n. 241 del 1990) – ha visto riconosciuta (ed accresciuta) la sua centralità nel nuovo Codice dei contratti pubblici – applicabile ratione temporis alla fattispecie de qua – il quale vi dedica una autonoma e più articolata disposizione (art. 101 d.lgs. n. 36 del 2023) superando talune incertezze maturate nella prassi operativa (in tal senso Cons. Stato, sez. V, 21 agosto 2023 n. 7870)”.
Per le considerazioni che precedono il ricorso introduttivo va dunque respinto.
