Bando “fotografia” : in cosa consiste e quando deve ritenersi illegittimo

TAR Napoli, 03.07.2025 n. 5029

La fattispecie del cd. bando fotografia, invero, si verifica laddove la prestazione oggetto del contratto di appalto è delineata dalla lex specialis di gara in modo tale che un solo operatore economico sia in grado di prestarla e, conseguentemente, possa partecipare alla procedura selettiva (cfr. T.A.R. Trieste, sez. I, 24.04.2017, n.133).
Tale ipotesi non è configurabile nel caso di specie.
La ricorrente, infatti, ha prodotto in atti la documentazione di tre apparecchiature (due in gara) che rispondono alle caratteristiche previste dall’Ente. In particolare ha evidenziato che “Per quanto riguarda il Canon Xephilio OCT e l’Opropol Revo FC, gli stessi sono privi esclusivamente dello schermo integrato orientabile, ma trattasi di una sola caratteristica e non di sei come la macchina offerta dall’odierna controinteressata. La terza apparecchiatura di cui si è depositata brochure, ovvero l’OCT500 di Essilor, ha invece tutte le caratteristiche richieste”.
Le osservazioni della controinteressata non conducono alla confutazione di tali assunti. Invero la stessa afferma che tutte le apparecchiature menzionate dalla ricorrente non posseggono contemporaneamente tutti i requisiti previsti dalla stazione appaltante, a differenza del solo prodotto offerto dalla ricorrente. Afferma, inoltre, che il prodotto offerto dalla -OMISSIS- non sarebbe altro che quello commercializzato dalla -OMISSIS- , con ciò ritenendo di confermare quanto assunto.
La controinteressata, tuttavia, non ha provato tale ultima affermazione, non potendosi ritenere che il deposito di una dichiarazione dell’Amministratore Unico rappresentante legale della ditta controinteressata stessa possa costituire prova di una tesi a sé favorevole, supportata dal mero rinvio ad un link.
La ricorrente, dunque, ha adeguatamente evidenziato l’infondatezza dell’assunto della parte controinteressata secondo cui, in assenza dell’applicazione del principio di equivalenza funzionale si sarebbe di fronte ad un cd. bando-fotografia, ritenuto illegittimo dalla giurisprudenza. Nel caso di specie, infatti, posto che altri operatori economici possedevano più requisiti della controinteressata aderenti alle specifiche minime richieste, è stato provato, con il deposito della brochure relativa, che sul mercato è presente un altro strumento, oltre quello offerto dalla ricorrente, che le possiede tutte.
Non corrisponde pertanto al vero che il bando avrebbe consentito la partecipazione solo della ditta ricorrente.