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Sentenze

Rinnovo del CCNL sottoscritto prima della conclusione della verifica di anomalia: la Stazione Appaltante deve valutare la sostenibilità dell’offerta sui costi effettivi (art. 41, art. 110 d.lgs. 36/2023)

Consiglio di Stato, Sez. III, 29.09.2026 n. 7170

7.6 A giudizio del Collegio, il motivo è fondato.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il giudizio di anomalia dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti della manifesta irragionevolezza, del travisamento dei fatti, dell’errore di valutazione o dell’insufficienza dell’istruttoria. Lo scostamento del costo della manodopera rispetto ai valori risultanti dalle tabelle ministeriali non integra, di per sé, una violazione dei minimi salariali né determina automaticamente l’esclusione dell’operatore economico, avendo tali tabelle natura meramente orientativa.

Ciò nondimeno, la divergenza rispetto ai valori tabellari impone una verifica particolarmente rigorosa della sostenibilità dell’offerta, da condursi alla luce dei costi effettivamente gravanti sull’esecuzione del contratto (cfr., ex pluris, Cons. Stato, Sez. V, 21 maggio 2026, n. 4088).
Nel caso di specie, non viene in discussione il principio, correttamente richiamato dal TAR, secondo cui -OMISSIS- non era tenuta, al momento della presentazione dell’offerta, a prevedere l’esatto contenuto del rinnovo del CCNL Multiservizi successivamente intervenuto. La questione controversa riguarda, piuttosto, la correttezza del giudizio di congruità espresso dalla stazione appaltante quando il rinnovo contrattuale del 13 giugno 2025 era già efficace e i relativi incrementi retributivi risultavano ormai determinati nella loro portata economica.

[…] L’appellante ha dimostrato il venir meno dei presupposti economici sui quali l’Amministrazione aveva fondato il giudizio favorevole di sostenibilità dell’offerta. In assenza di una specifica contestazione delle allegazioni dell’appellante, anche sotto il profilo delle operazioni matematiche effettuate, deve ritenersi che l’offerta dell’aggiudicataria non presenti un margine economico sufficiente ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali nel rispetto dei costi della manodopera risultanti dal contratto collettivo applicabile.
Il giudizio positivo di anomalia espresso dalla stazione appaltante risulta pertanto affetto da errore di valutazione e da difetto di istruttoria e l’offerta di -OMISSIS- deve essere considerata anormalmente bassa ai sensi dell’art. 110, comma 5, lett. d), del d.lgs. n. 36 del 2023.

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