
A partire dal 1 luglio 2026 è operativo il nuovo sistema informatico predisposto dall’ANAC per il monitoraggio semestrale dell’efficienza decisionale delle Stazioni Appaltanti e delle centrali di committenza qualificate nello svolgimento delle procedure di affidamento.
Lo strumento dà attuazione alle previsioni introdotte dal D.Lgs. n. 209/2024 (Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici) all’art. 11 dell’Allegato II.4 al D.Lgs. n. 36/2023.
Il monitoraggio si basa sulla verifica del tempo medio intercorrente fra la data di scadenza originaria per la presentazione delle offerte, come risultante dai bandi di gara, e la data di stipula del contratto. Sono interessate dal calcolo le procedure aperte pubblicate dopo il 1 gennaio 2025, con esclusione di accordi quadro e convenzioni.
Quando il tempo medio rilevato supera i 160 giorni, la Stazione Appaltante o la centrale di committenza è tenuta a trasmettere ad ANAC un piano di riorganizzazione, contenente le misure necessarie al superamento delle cause del ritardo, con particolare riferimento alla riorganizzazione del personale, al potenziamento della formazione specialistica e all’utilizzo degli strumenti digitali. Il piano deve indicare gli obiettivi temporali di riduzione e la data prevista per il rientro sotto la soglia. ANAC valuta l’efficacia delle misure proposte in contraddittorio con la Stazione Appaltante, con possibilità di proporre rimodulazioni. Il punteggio premiale di qualificazione viene attribuito quando il tempo medio rientra effettivamente entro la soglia di 115 giorni.
La digitalizzazione del procedimento incide su due piani distinti, entrambi rilevanti per chi gestisce il sistema di qualificazione della Stazione Appaltante:
– il primo riguarda la rilevazione: il sistema calcola automaticamente il tempo medio sulla base dei dati presenti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, eliminando la necessità di ricostruzioni manuali e riducendo il margine di contestazione sui dati di partenza;
– il secondo riguarda l’adempimento, poiché l’invio del piano di riorganizzazione, quando dovuto, transita ora dallo stesso sistema informatico, all’interno della sezione dedicata alla qualificazione.
Per il RUP e per chi presidia gli adempimenti di qualificazione, la prima azione operativa è verificare la posizione della propria Stazione Appaltante rispetto alla soglia dei 160 giorni, utilizzando i dati resi disponibili nel sistema; qualora il tempo medio risulti superiore alla predetta soglia, occorre predisporre il piano di riorganizzazione utilizzando il Formulario in Excel messo a disposizione da ANAC e le relative Indicazioni operative, allegando le misure di riorganizzazione del personale, di potenziamento della formazione specialistica e di utilizzo degli strumenti digitali effettivamente praticabili dall’ente, con indicazione di obiettivi temporali credibili e di una data di rientro sotto la soglia.
Le Indicazioni operative pubblicate da ANAC contestualmente al sistema chiariscono le scansioni temporali, le modalità di prima applicazione e le tempistiche di caricamento dei piani: la loro consultazione è preliminare a qualsiasi adempimento.
Va inoltre tenuto presente, ai fini della valutazione del rischio, che la mancata comunicazione del piano di riorganizzazione, così come la mancata adozione delle misure in esso proposte, costituisce grave violazione ai sensi dell’art. 63, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023.
La verifica della posizione della Stazione Appaltante non è quindi un adempimento meramente statistico, ma un presupposto per evitare un illecito disciplinare in capo a chi gestisce il procedimento di qualificazione.