
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 141 del 20 giugno 2026, è entrata in vigore la Delibera ANAC n. 210 del 25 maggio 2026, che modifica il regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di contratti pubblici. Il regolamento era stato originariamente adottato con Delibera n. 271 del 20 giugno 2023 e già aggiornato dalla Delibera n. 65 del 10 gennaio 2024.
La modifica interviene sull’articolo 4 del regolamento, dedicato alle ipotesi di falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri, ampliando l’ambito delle fattispecie rilevanti ai fini sanzionatori su due fronti distinti: quello degli Operatori Economici, già presidiato dalla disciplina previgente, e quello, ora espressamente introdotto, delle Stazioni Appaltanti, degli enti concedenti e delle centrali di committenza.
Sul versante degli Operatori Economici, restano ferme le fattispecie già previste, alle quali si aggiungono la falsa dichiarazione relativa al versamento del contributo ANAC (art. 1, comma 67, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005) e la falsa dichiarazione avente ad oggetto la garanzia provvisoria.
La novità più rilevante sul piano sistematico è l’inserimento esplicito di fattispecie riferite alle Stazioni Appaltanti e Centrali di Committenza nel contesto del sistema di qualificazione introdotto dal D.Lgs. n. 36/2023. L’ANAC considera espressamente sanzionabili le dichiarazioni non veritiere utilizzate per attestare il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice dei contratti pubblici. Tra le condotte rilevanti rientrano:
- la dichiarazione di una struttura organizzativa stabile mentre il personale continua di fatto a operare presso l’amministrazione di provenienza;
- la dichiarazione di personale dedicato alla struttura che risulta invece impegnato in attività differenti;
- le false comunicazioni relative ai sistemi di formazione e aggiornamento del personale;
- assume rilievo sanzionatorio anche la falsa comunicazione resa dalla Stazione Appaltante o dall’ente concedente in merito alla decisione di conformarsi o meno ai pareri di precontenzioso emessi dall’Autorità.
La Delibera n. 210/2026 si inscrive in un disegno di coerenza sistematica tra il sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti, introdotto dal D.Lgs. n. 36/2023 come elemento strutturale del nuovo Codice dei contratti pubblici, e il presidio sanzionatorio di ANAC. Il legislatore del 2023 ha fatto della capacità organizzativa delle stazioni appaltanti un requisito sostanziale e non meramente formale per l’accesso alle procedure di affidamento: la qualificazione non attesta solo l’esistenza di una struttura, ma la sua effettiva operatività. Il regolamento, nella versione aggiornata, trae le conseguenze di questa impostazione estendendo il potere sanzionatorio alle dichiarazioni false rese nell’ambito di quel procedimento.
Sul piano applicativo, la modifica sposta il perimetro del rischio da un territorio tradizionalmente presidiato, quello delle dichiarazioni rese in gara dagli Operatori Economici, a uno meno esplorato: le attestazioni prodotte dalle stesse amministrazioni per dimostrare la propria capacità di gestire gare. L’art. 4, nel testo novellato, collega esplicitamente la fattispecie alla corrispondenza tra quanto dichiarato ai fini della qualificazione e la realtà organizzativa effettiva, valorizzando dati concreti come la composizione del personale, la sua effettiva disponibilità e i percorsi formativi realmente seguiti.
Le implicazioni operative di maggiore rilievo per la Stazione Appaltante sono le seguenti:
La prima riguarda la qualificazione. Le dichiarazioni rese ai fini del conseguimento o del mantenimento della qualificazione devono trovare riscontro puntuale nella struttura organizzativa, nel personale effettivamente assegnato e nelle attività concretamente svolte. Non è sufficiente un assetto formalmente corretto: ANAC verificherà la corrispondenza tra la documentazione prodotta e la situazione reale, con facoltà di attivare i propri poteri sanzionatori in caso di discrepanza.
La seconda riguarda le centrali di committenza. Per tali soggetti, la modifica ha particolare incidenza, poiché l’organizzazione stabile e il personale dedicato sono elementi costitutivi della qualificazione. Una struttura che sulla carta risulta autonoma ma che, nei fatti, si avvale stabilmente di personale distaccato o impegnato in attività diverse risponde ora direttamente nel perimetro sanzionatorio del regolamento.
La terza riguarda i pareri di precontenzioso. La Stazione Appaltante che comunica ad ANAC la propria intenzione di conformarsi a un parere di precontenzioso, e non vi dà seguito, o che rende comunicazioni non corrispondenti alla propria effettiva posizione, commette una condotta ora espressamente sanzionabile. Questa fattispecie rafforza il valore operativo dei pareri di precontenzioso come strumento di definizione delle controversie, attribuendo alle comunicazioni ad ANAC in quel contesto un peso giuridico equivalente alle dichiarazioni rese in gara.