09.02.2026
Vincolo di aggiudicazione e divieto di accaparramento dei lotti anche in forma di RTI (art. 58 d.lgs. 36/2023)
TAR Brescia, 09.02.2026 n. 128
A questo proposito, occorre partire dall’osservazione che la clausola si ricollega alla previsione dell’art. 58 comma 4 del D. Lgs. 36 del 2023.
Tale norma, infatti, prevede che la stazione appaltante possa limitare il numero massimo di lotti per i quali è consentita l’aggiudicazione al medesimo concorrente per ragioni connesse alle caratteristiche della gara e all’efficienza della prestazione, oppure per ragioni inerenti al relativo mercato, anche a più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
Il legislatore, come si vede, fa riferimento ad ipotesi in cui gli elementi di controllo e di collegamento tra gli operatori economici formalmente diversi siano tali da configurare un’influenza dominante o, comunque, una “influenza notevole” di una società su un’altra.
La giurisprudenza, a propria volta, ha chiarito come il vincolo di aggiudicazione “operi in una (più) discrezionale prospettiva distributiva (propriamente antitrust), intesa come tale a disincentivare la concentrazione di potere economico, a precludere l’accaparramento di commesse da parte operatori ‘forti’, strutturati ed organizzati facenti capo ad unico centro decisionale” (cfr. in termini C. Stato, Sez. V, 27 settembre 2021 n. 6481).
L’autovincolo e il conseguente divieto di accaparramento sono quindi legittimi non per sé (essendo anzi potenzialmente contrari ai principi di libertà d’impresa e di massima partecipazione), ma quando abbiano un senso economico (che qui non è in discussione, essendo la capillarità del servizio utile per il tipo di prestazioni richieste) e quando impediscano che imprese riconducibili al medesimo centro decisionale possano assumere una posizione dominante nella gara nonostante la suddivisione in lotti. L’accaparramento può quindi essere vietato quando si trasformi in un elemento di rischio rispetto a una gestione efficiente.
Anche la fattispecie disciplinata dalla lex specialis della procedura di aggiudicazione oggetto del presente giudizio si colloca in questo alveo interpretativo.
L’art. 3 del Disciplinare vuole sostanzialmente evitare che i medesimi soggetti, anche nella forma di RTI nei quali le stesse imprese si scambiano i ruoli, vadano ad aggiudicarsi più lotti.
In tal caso, infatti, verrebbe a configurarsi automaticamente la figura dell’unicità del centro decisionale, considerato che i soggetti componenti dei vari RTI sarebbero gli stessi, e per questa ragione verosimilmente legati da un accordo di coordinamento finalizzato all’aggiudicazione di tutti i lotti della gara.
Quando invece la sovrapposizione tra i componenti dei diversi RTI sia solo parziale, come nel caso di specie, si fuoriesce dall’ipotesi vietata dalla clausola di autovincolo, e dunque la dimostrazione dell’esistenza di un unico centro decisionale deve essere data in concreto, attraverso un confronto non con la lex specialis ma direttamente con la fattispecie di controllo o collegamento di cui all’art. 58 comma 4 del D. Lgs. 36 del 2023. Chi impugna l’aggiudicazione deve quindi provare un quid pluris costituito dall’intenzione anticoncorrenziale.
La stessa giurisprudenza sopra richiamata (cfr. ancora C. Stato, Sez. V, 27 settembre 2021 n. 6481) ha ricordato che “appare corretto – in una plausibile logica sostanzialistica, orientata a disincentivare ed impedire forme e modalità di partecipazione che, anche quando non siano collusive o propriamente abusive (incorrendo, come tali, in specifiche cause di esclusione come illeciti anticoncorrenziali: cfr. art. 80, comma 5, lett. c) d. lgs. n. 50/2016), risultino, ai fini evidenziati, elusive del divieto di accaparramento – riferire il limite, estensivamente, anche agli operatori economici sostanzialmente riconducibili ad un unitario centro decisionale o ad una organizzazione economica operante, a guisa di grande player di mercato, in forma di holding”.
Altra giurisprudenza precisa inoltre che “Ciò che in definitiva conta per l’operatività del vincolo, è che i diversi concorrenti, siano essi singoli, siano essi entità plurisoggettive, facciano parte di un unico centro di imputazione di interessi (Cons. Stato Sez. V, 27/9/2021, n. 6481; Sez. III, 4/3/2024, n. 2052)” (cfr. in termini C. Stato, Sez. V, 3 dicembre 2025 n. 9513).
Poiché la dimostrazione che gli operatori economici sono riconducibili ad un unitario centro decisionale deve essere data in concreto, e con facoltà di prova contraria, la clausola del Disciplinare contestata ha prudenzialmente evitato di introdurre delle ipotesi automaticamente escludenti di controllo o collegamento tra imprese, al di fuori di quella ovvia dell’esatta identità dei concorrenti.
Questa soluzione appare ragionevole, e non può essere ribaltata in via interpretativa con una lettura del Disciplinare che introduca a posteriori cause di esclusione non chiaramente indicate ai concorrenti. È evidente infatti che la stazione appaltante non può ritenere adesso automaticamente escludente la presenza di una stessa impresa in più RTI, quando non aveva minimamente prospettato questo divieto prima della presentazione delle domande di partecipazione.
