
TAR Milano, 05.12.2025 n. 3980
19.1 Ai sensi dell’art. 41 comma 14, d.lgs. n. 36 del 2023, “nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”.
La norma pone a carico della stazione appaltante l’obbligo di quantificare e indicare separatamente, negli atti di gara, i costi della manodopera che, tuttavia, continuano a far parte dell’importo a base di gara, su cui quantificare il ribasso offerto dall’operatore per definire l’importo contrattuale (“l’importo a base di gara – ai sensi del primo periodo – comprende anche i costi della manodopera”, così Cons. St., sez. V, 2 luglio 2025 n. 5712, 29 aprile 2025 n. 3611, 19 novembre 2024 n. 9255 e 9 giungo 2023 n. 5665).
Come di recente affermato dal Consiglio di Stato, a ciò consegue che “il ribasso è calcolato sull’importo complessivo a base d’asta, comprensivo del costo della manodopera; i costi della manodopera sono indicati separatamente dalla stazione appaltante. L’obbligo della stazione appaltante di indicare separatamente i costi della manodopera convive quindi con un importo ribassabile che li comprende” (Cons. Stato, sez. V, sent. n. 8225/2025).
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19.3 L’aggiudicataria ha violato queste previsioni: non ha calcolato la percentuale di ribasso sull’intero importo a base d’asta – l’elenco prezzi, al netto dell’iva e degli oneri per la sicurezza -, comprensivo del costo della manodopera, ma su una base diversa in cui non sono ricompresi i costi della manodopera.
Come si è affermato nel richiamare la previsione dettata all’art. 41, c. 14, d.lgs. n. 36/2023, la percentuale di ribasso deve, invece, essere comunque calcolata sull’importo a base d’asta, comprensivo del costo della manodopera, anche ove l’operatore decida – come ha fatto la -OMISSIS- – di non ribassare il costo della manodopera che è stato quantificato dalla stazione appaltante.