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Quando un’offerta può dirsi condizionata ?

TAR Roma, 15.04.2025 n. 7407

L’impugnazione è tuttavia infondata nel merito.
Non possono essere accolti l’unico mezzo del ricorso introduttivo, il primo della prima serie di motivi aggiunti e il primo della seconda serie di motivi aggiunti, con i quali la ricorrente deduce –in sintesi- che l’offerta della controinteressata sarebbe, nella sostanza, condizionata a modalità operative che non rientrerebbero nello schema dettato dalla legge di gara.
In particolare, circa le modalità operative in questione, nel corso dei propri lavori la Commissione di gara ha rilevato “che le precisazioni relative al cronoprogramma, poste dalla società OMISSIS nel documento “Scheda tecnica SKT – Allegato criterio L” e nell’Allegato L.1 al documento stesso, vengono considerate come non rilevanti e non vincolanti, in quanto subordinate alle prescrizioni poste dalla Stazione Appaltante nel Capitolato Speciale e nella Specifica Tecnica”.
Questa considerazione risulta per il Collegio sufficiente a precludere la qualificazione dell’offerta come condizionata, a tenore della condivisibile giurisprudenza d’appello per cui (Consiglio di Stato sez. V, 21/09/2022, n.8119), “Una offerta così strutturata va esclusa dalla gara, tenuto conto del chiaro tenore letterale dell’art. 32, comma 4, del Codice appalti, ove si prevede che in sede di gara per l’aggiudicazione dell’appalto pubblico “ciascun concorrente non può presentare più di una offerta”. La disposizione impone ai partecipanti alle gare pubbliche di concorrere con un’unica proposta tecnica ed economica, fatte naturalmente salve le migliorie dell’offerta. Il principio non solo risponde all’obiettivo di assicurare l’effettiva par condicio tra gli operatori economici nella competizione, ma soprattutto ‘assurge a baluardo dell’interesse pubblico a far emergere la migliore offerta, in sede di presentazione della stessa’ (Cons. Stato, Sez. III, 26 luglio 2021, n. 5336). Secondo la giurisprudenza consolidata, ricorre l’offerta ‘condizionata’ nel caso in cui l’offerente subordini il proprio impegno contrattuale ad uno schema modificativo rispetto a quello proposto dalla stazione appaltante: in tal caso l’offerta va dichiarata inammissibile, atteso che le regole che informano la materia degli appalti pubblici esigono, a tutela della par condicio e della certezza dei rapporti giuridici (funzionali alla corretta esecuzione dell’appalto), la perfetta conformità tra il regolamento predisposto dalla stazione appaltante e l’offerta presentata dal candidato. Detta conformità non sussiste allorquando il concorrente subordini appunto la sua adesione al contratto a condizioni non univoche ed estranee all’oggetto del procedimento o ad elementi non previsti nelle norme di gara o al capitolato.” (Consiglio di Stato sez. V, 27/10/2023, n.9275; TAR Lazio, sez. II ter, n. 10374/2023).
Nel caso in esame l’evenienza delineata dalla giurisprudenza su citata non avrebbe potuto avverarsi, in quanto la c.d. specifica tecnica, parte della legge di gara, prevedeva –per quanto qui rileva- che “L’organizzazione logistica delle prove, la definizione delle procedure di prova, le risorse materiali necessarie (strumentazione, laboratori, ecc.), la predisposizione dei materiali e dei rotabili alle prove (es. zavorramento, ecc.) e la redazione dei report di prova sono a carico del Fornitore, anche per le prove su rotabile completo svolte in ATAC. Per queste ultime, ATAC metterà a disposizione, a titolo gratuito, il tram, la linea e il personale di guida” (punto 11.11) 3 che, in generale, “Il Piano delle Prove sarà consegnato all’ATAC prima dell’inizio della prima prova di collaudo e comunque, contestualmente agli Elaborati di Progetto. Il Piano sarà sottoposto ad approvazione di ATAC.” (punto 11.8).
Ne segue che, da un lato, la legge di gara non escludeva che almeno una parte dei collaudi dovesse svolgersi proprio nella città di Roma, ossia sulla linea destinata alle corse dei mezzi rotabili a regime.
E che, d’altro lato, le modalità di collaudo non fossero rigide e predeterminate ab origine; bensì oggetto di una fisiologica fase di contraddittorio tra le parti del contratto già stipulato, ed oggetto della necessaria approvazione finale di ATAC.
Proprio quest’ultima notazione dà conto del significato della su riportata affermazione della commissione di gara circa le caratteristiche dell’offerta della controinteressata sul punto in questione, e vale ad dimostrarne la legittimità rispetto alla lex specialis della procedura.
Le censure in esame vanno quindi respinte.

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